Lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione

La Legge n° 1.462 del 28 giugno 2018 che rinforza il dispositivo della lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione e che traspone la Quarta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell’Unione Europea[1] allineata alle Raccommandazioni riviste dal GAFI (2012) dell’OCDE, così come le Raccomandazioni del Comitato MONEYVAL e del GRECO nell’ambito del Consiglio dell’Europa.

La Legge n° 1.462 comprende una parte preventiva e una parte repressiva :

• Libro Primo – Modifica della legge n° 1.362 del 3 agosto 2009 relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione

• Libro II – Disposizioni diverse (modifica della Legge n° 1.338 del 7 settembre 2007 sulle attività finanziare, così come modificata)

• Libro III – Obbligazioni particolari ai trusts in materia della lotta contro il riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo (modifica della Legge n° 214 del 27 febbraio 1936 sui trusts, così come modificata)

Libro IV – Disposizioni diverse in materia penale (modifica del Codice penale e del Codice di procedura penale)

• Libro V – Associazioni e Federazioni (modifica della Legge n° 1.355 del 23 dicembre 2008 concernente le associazioni e le federazioni, così come modificata)

• Libro VI – Fondazioni (modifica della Legge n° 56 del 29 gennaio 1922 sulle fondazioni, così come modificata)

• Libro VII – Disposizioni diverse e finali (modifica della Legge n° 1.165 del 23 dicembre 1993 relativa alla protezione delle informazioni nominative, modificata)

Gli apporti principali della Quarta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo

• Identificazione dei beneficiari effettivi delle persone giuridiche e dei trusts e accesso allargato alle informazioni ad essi concernenti

• Allargamento della nozione di Persone Politicamente Esposte (PPE)

• Soglia di pagamento in contanti abbassata per le persone che commerciano dei beni

• Politica specifica con riguardo ai « Paesi terzi ad alto rischio »

• Rinforzo della rettifica dei rischi

• Nuove disposizioni in materia di moneta elettronica

• Nuovi poteri di sanzione delle autorità competenti nei confronti degli istituti soggetti alle regole di lotta contro il riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo

• Consacrazione dell’indipendenza e dell’autonomia operazionale delle cellule di informazioni finanziarie (SICCFIN)

• Rinforzo della cooperazione tra le cellule di informazioni finanziarie (CRF)

 

[1] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

In virtù dell’articolo 11, § 4 dell’Accordo monetario del 29 novembre 2011 tra il Principato di Monaco e l’Unione Europea, resa esecutiva dall’Ordinanza Sovrana n° 3.559 del 5 dicembre 2011, « Il Principato di Monaco adotta delle misure equivalenti a quelle prese dagli Stati membri in applicazione degli atti dell’Unione che sono necessari alla messa in opera del presente accordo e figurano annexe B. ». 

La Direttiva (UE) 2015/849 è stata integrata all’annexe B (cifra 9) dell’Accordo dell’Ordinanza Sovrana n° 5.713 dell’8 febbraio 2016 (cfr. nostro Panorama regolementare e internazionale 2016).

 

 
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