Decreto sovrano n. 9.223 del 28 aprile 2022 che modifica il decreto sovrano n. 2.318 del 3 agosto 2009 sulle condizioni di applicazione della legge n. 1.362 del 3 agosto 2009 sulla lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la corruzione

Settore bancario & finanziario • AML/CTF • Compliance

Contatto privilegiato:

Il decreto sovrano n. 9.223 (JDM n. 8589 del 6 maggio 2022), emanato ai sensi dell’articolo 27, quarto comma, della legge n. 1.362[1], disciplina le condizioni delle qualifiche o competenze professionali, la formazione e la certificazione professionale delle persone responsabili dell’attuazione delle misure antiriciclaggio, antiterrorismo e anticorruzione designate dagli istituti di credito, di pagamento e di moneta elettronica e dalle persone che svolgono attività finanziarie. L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) è responsabile dell’organizzazione della formazione che porta al rilascio della certificazione professionale.

Le nuove disposizioni (articoli da 31-1 a 31-4) entreranno in vigore il 7 novembre 2022.

Si prega di notare:

— I responsabili dell’implementazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le persone sotto la loro autorità che sono in carica da meno di cinque anni alla data di entrata in vigore devono iscriversi, attraverso le organizzazioni o le società in cui lavorano, alla prima sessione di certificazione professionale a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

— Solo le persone responsabili dell’implementazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le persone poste sotto la loro autorità che sono state in carica ininterrottamente per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore sono considerate in possesso delle conoscenze richieste per le funzioni che svolgono e non sono quindi soggette al regime dei nuovi articoli 31-1 e 31-3. 

 


[1] Articolo 27, quarto comma, della legge n. 1.362: “Le persone nominate dirigenti dagli enti e dai soggetti di cui ai numeri da 1°) a 3°) dell’articolo 1 devono dimostrare, ai fini dell’assunzione, di essere in possesso di diplomi o di competenze professionali definite con decreto sovrano. Per svolgere le loro funzioni, essi e le persone poste sotto la loro autorità sono tenuti a ottenere una certificazione professionale a seguito di una formazione (…)”

 
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