Monaco – Il diritto al conto entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre 2020
07.2020
Legge 8 luglio 2020, n. 1.492, relativa all’istaurazione di un diritto al conto (Journal de Monaco n. 8495 del 17 luglio 2020)
La Legge n. 1.492 è il risultato del disegno di legge n. 991 relativo all’istaurazione di un diritto al conto (segue la proposta di legge n° 232 adottata il 24 ottobre 2017).
La Legge n.1.492 sarà integrata da un decreto ministeriale, che indicherà l’elenco dei documenti da fornire all’istituto di credito per l’apertura del conto.
Il testo prevede il diritto all’apertura di un conto deposito presso uni degli istituti di credito monegaschi, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti relativi alla lotta contro il riciclaggio, la corruzione e il finanziamento del terrorismo, per le seguenti persone :
• Persona fisica di nazionalità monegasca;
• Persona fisica o giuridica domiciliata nel Principato di Monaco ai sensi dell’articolo 2 del Codice di diritto internazionale privato (Una persona di nazionalità straniera in possesso di un permesso di soggiorno si presume, in mancanza di prove contrarie, essere domiciliata nel Principato. Le persone giuridiche che hanno la loro sede legale nel Principato si considerano domiciliate nel Principato).
• Persona fisica che vi si sta stabilendo e che, in quanto tale, è in possesso della ricevuta per la presentazione della corrispondente domanda di autorizzazione amministrativa;
• Persona giuridica che si sta costituendo a Monaco e che può giustificare l’espletamento delle formalità amministrative necessarie a tale scopo;
• Mandatari finanziari designati dal/i candidato/i a un’elezione in applicazione dell’articolo 11 della legge 2 luglio 2012, n. 1.389.
Inoltre, in deroga, beneficia del diritto di aprire un conto:
• Persona fisica che agisce nell’ambito della propria attività professionale o in qualità di mandatario finanziario per le esigenze di ciascuna delle sue attività professionali o della campagna elettorale, anche se è già titolare di un conto di questo tipo per le sue esigenze personali.
• Persona giuridica titolare dell’autorizzazione all’offerte di moneta iniziale (ICO-Initial Coin Offering / STO-Security Token Offering) articolo 2 della legge n. 1.491 del 23 giugno 2020 [Cfr. la nostra pubblicazione: Monaco adotta la legislazione sulle offerte di moneta iniziale (ICO-Initial Coin Offering / STO-Security Token Offering)] per l’apertura di un conto di deposito specificamente dedicato a questa offerta, anche se è già titolare di tale conto per le esigenze legate alla sua costituzione o all’esercizio della sua attività professionale.
In caso di accettazione da parte dell’istituto di credito prescelto, il conto deve essere aperto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti richiesti (stabiliti con decreto ministeriale).
Se l’istituto di credito prescelto rifiuta di aprire il conto, la Direction du Budget et du Trésor può essere invitato a designare un istituto di credito che fornisca servizi di deposito e di conto di pagamento entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione richiesta (stabilita con decreto ministeriale).