Progetto di Legge n° 980 relativo alla regolamentazione del lavoro notturno
Ricevuto dal Consiglio Nazionale il 22 ottobre 2018.
Il progetto della Legge n° 980 relativo alla regolamentazione del lavoro notturno del 2 ottobre 2018 segue la proposta di legge n° 210 relativa alla regolamentazione del lavoro notturno del 13 dicembre 2013 e adottata dal Consiglio Nazionale nella Seduta Pubblica del 6 giugno 2017.
Il lavoro notturno concerne circa il 20 % dei dipendenti a Monaco (9.000 persone).
Dopo un’analisi delle disparate soluzioni proposte dalle legislazioni europee (divieto del lavoro notturno in Belgio, carattere eccezionale e disciplina rigorosa e vincolante in Francia, alcuna autorizzazione specifica in Italia e in Lussemburgo), il Governo del Principato ha scelto « un approccio pragmatico e misurato in un testo equilibrato che risponda ai bisogni e alle specificità monegasche ».
Il progetto di Legge n° 980 è « contraddistinto dalla libertà e dalla flessibilità dell’attività da una parte e dalla tutela della salute dei dipendenti dall’altra », e senza « una rigidità amministrativa eccessiva ».
Contrariamente alla proposta di legge n° 910 composta da 8 articoli che prevedeva di completare l’Ordinanza-legge n° 677 del 2 dicembre 1959 sulla durata del lavoro, modificata, il progetto di legge n° 980 elabora un testo autonomo di 6 capitoli e 26 articoli e abroga le disposizioni relative al lavoro notturno della summenzionata Ordinanza-legge:
Capitolo primo – Disposizioni generali
Art. 1 – Limite del campo di applicazione della legge ai rapporti di lavoro di diritto privato
Art. 2 – Definizione del lavoro notturno
Art. 3 – Definizione del lavoratore notturno
Art. 4 – Durata quotidiana massima del lavoro
Art. 5 – Periodo di riposo minimo
Art. 6 – Motivi di ricorso al lavoro notturno
Capitolo II – messa in opera del lavoro notturno
Art. 7 – Condizioni di messa in opera regolare del lavoro notturno, della sua estensione a nuove categorie di personale o della modifica di una organizzazione esistente
Art. 8 – Condizioni di ricorso occasionale al lavoro notturno
Capitolo III – Protezione e accompagnamento del lavoratore notturno
Art. 9 – Verifica individuale dello stato di salute secondo le condizioni fissate dall’Ordinanza Sovrana
Art. 10 – Protezione dei dipendenti, apprendisti o stagisti di almeno 18 anni (ripresa dell’art. 13 ter dell’Ordinanza-legge n° 677 del 2 dicembre 1959 sulla durata del lavoro, modificata)
Art. 11 – Statuto specifico per la donna in gravidanza
Art. 12 – Mobilità del lavoratore verso un posto notturno o diurno
Art. 13 – Conversione in un lavoro diurno di un lavoratore notturno che giustifichi di 20 anni di lavoro notturno a Monaco
Capitolo IV – Compenso del lavoro notturno
Art. 14 – Principio di un compenso valutato sul tempo di lavoro notturno
Art. 15 – Forme di compenso
Art. 16 – Condizioni di riposo a titolo di compenso
Art. 17 – Calcolo dell’indennità di compenso in denaro
Art. 18 – Modalità di calcolo dell’indennità di compenso in denaro e regime particolare di contributi previdenziali
Art. 19 – Scelta delle modalità di compenso
Capitolo V – Sanzioni penali
Art. 20 – Infrazioni alle disposizioni della presente legge, delle Ordinanze Sovrane e Decreti Ministeriali emanati per la sua appliacazione
Capitolo VI – Disposizioni transitorie
Art. 21 – Entrata in vigore entro 1 anno a partire dalla pubblicazione sul Journal de Monaco
Art. 22 – Principio di non cumulo del compenso dell’art. 14 con dei compensi anteriori all’entrata in vigore della legge, a determinate condizioni
Art. 23 – Esclusione di tutte le referenze alle stipule delle convenzioni collettive della regione vicina relative ai premi e alle indennità che compensano il lavoro notturno
Art. 24 – Modalità di sostegno delle imprese precisate nel Decreto Ministeriale
Art. 25 – Abrogazione delle disposizioni relative al lavoro notturno dell’Ordinanza-legge n° 677 del 2 dicembre 1959 sulla durata del lavoro
Art. 26 – Abrogazione di tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge