{"id":2079,"date":"2015-09-15T00:24:21","date_gmt":"2015-09-14T22:24:21","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=2079"},"modified":"2018-09-15T00:39:38","modified_gmt":"2018-09-14T22:39:38","slug":"il-regolamento-ue-n-650-2012-relativo-alle-successioni-quali-effetti-per-monaco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/il-regolamento-ue-n-650-2012-relativo-alle-successioni-quali-effetti-per-monaco\/","title":{"rendered":"Il Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012 relativo alle successioni : quali effetti per Monaco ?"},"content":{"rendered":"<p>09.2015<\/p>\n<p><strong>Il <\/strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/FR\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32012R0650&amp;from=FR\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 04\/07\/2012<\/strong><\/a><strong> (entrato in vigore il 16\/08\/2012) \u00e8 \u00ab\u00a0relativo alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l\u2019esecuzione delle decisioni, e l\u2019accettazione e l\u2019esecuzione degli atti autentici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo\u00a0\u00bb. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Ad esclusione di qualche disposizione particolare, il Regolamento \u00e8 applicabile alle <u>successioni internazionali <em>\u00ab\u00a0a causa di morte\u00a0\u00bb<\/em> aperte dal 17\/08\/2015<\/u> (articoli 83, \u00a7 1 et 84), legate a uno o pi\u00f9 Stati membri dell\u2019Unione Europea (Danimarca, Irlanda e Regno Uniti esclusi). Nella sua qualit\u00e0 di Stato terzo, il Principato non \u00e8 certamente vincolato dal Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012. Tuttavia, in ragione di alcune sue disposizioni applicabili <em>erga omnes<\/em>, il Regolamento \u00e8 suscettibile di avere un\u2019influenza in materia di pianificazione nel contesto delle successioni aventi legami con uno o pi\u00f9 Stati europei e con Monaco (residenza, presenza di beni, nazionalit\u00e0).<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>I. Il trattamento delle successioni internazionali nell\u2019Unione Europea e a Monaco<\/p>\n<p>I.1. L\u2019idea di fondo del Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012<\/p>\n<p>I.2. La concezione monegasca della risoluzione dei conflitti<\/p>\n<p>II. Gli effetti del Regolamento europeo dal punto di vista del Principato<\/p>\n<p>II.1. Le regole europee di risoluzione dei conflitti<\/p>\n<p>II.2. Esempi di interferenze con le regole monegasche<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012 si applica agli aspetti di <strong>diritto civile <\/strong>delle <strong>successioni internazionali<\/strong> <em>\u00ab\u00a0a causa di morte\u00a0\u00bb<\/em> (esclusi gli aspetti fiscali, doganali, amministrativi)<a name=\"_ftnref1\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn1\">[1]<\/a>, ossia <em>\u00ab\u00a0tutti i modi di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni\u00a0\u00bb<\/em>, che si tratti di una successione testamentaria (volontaria) o di una successione ab intestat (legale)<a name=\"_ftnref2\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn2\">[2]<\/a>. Sono interessate\u00a0: \u2013 le successioni di cittadini di Stati terzi che hanno la loro residenza abituale al momento del decesso in uno Stato membro dell\u2019UE vincolato dal Regolamento ; \u2013 le successioni di cittadini europei o di Stati terzi che si sono stabiliti in uno Stato terzo e che possiedono dei beni in uno o pi\u00f9 Stati membri.<\/p>\n<p>Il Regolamento ha un <strong>doppio obiettivo<\/strong>\u00a0: far s\u00ec che i cittadini dello spazio europeo di giustizia siano <em>\u00ab\u00a0in grado di organizzare in anticipo la propria successione \u00bb<\/em>\u00a0; garantire <em>\u00ab\u00a0in maniera effettiva\u00a0\u00bb<\/em> i diritti degli eredi e dei legatari nonch\u00e8 dei creditori della successione<a name=\"_ftnref3\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Il Regolamento tende in questo senso a risolvere in maniera completa le problematiche di <strong>diritto internazionale delle successioni all\u2019interno dell\u2019UE<\/strong>. Oltre ad un importante Preambulo (83 \u00ab\u00a0considerando\u00a0\u00bb) ed alle disposizioni generali e finali (articoli da 1 a 3 e da 74 a 84), il Regolamento contiene delle regole di conflitto di giurisdizione<a name=\"_ftnref4\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn4\">[4]<\/a> (articoli da 4 a 19), delle regole di conflitto di legge<a name=\"_ftnref5\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn5\">[5]<\/a> (articoli da 20 a 38), delle disposizioni relative al riconoscimento internazionale delle decisioni (articoli da 39 a 61), e une regolamentazione relativa al certificato successoriale europeo<a name=\"_ftnref6\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn6\">[6]<\/a> (articoli da 62 a 73).<\/p>\n<p>Dopo une presentazione delle concezioni europee e monegasche di \u00a0risoluzione dei conflitti di giurisdizione e di legge in materia successoriale, sar\u00e0 proposta un\u2019analisi dei possibili effetti del Regolamento dal punto di vista del Principato, illustrando cos\u00ec l\u2019interesse di procedere ad una pianificazione patrimoniale, o di riesaminare le disposizioni adottate anteriormente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I. Il trattamento delle successioni internazionali nell\u2019Unione Europea ed a Monaco<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il diritto internazionale privato si applica alle situazioni che presentano degli elementi di estraneit\u00e0 e funziona sulla\u00a0 base di criteri di collegamento che determinano la giurisdizione competente e la legge applicabile alle relazioni giuridiche delle persone fisiche regolate da pi\u00f9 Paesi. Contrariamente a ci\u00f2 che il suo nome lascerebbe intendere, non \u00e8 uniforme, dato che ogni Paese adotta le sue proprie disposizioni <\/strong><a name=\"_ftnref7\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn7\">[7]<\/a><strong>. Sono certamente gi\u00e0 stati fatti degli sforzi per unificare le regole di conflitto in matiera di successioni a livello internazionale, ma il loro successo per il momento \u00e8 limitato<\/strong><a name=\"_ftnref8\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn8\">[8]<\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019idea alla base del Regolamento europeo \u00e8 di coordinare i sistemi nazionali degli Stati membri vincolati<\/strong><a name=\"_ftnref9\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn9\">[9]<\/a><strong> (e non di unificare le loro regole materiali relative alle successioni, che rimangono invariate). Esso \u00e8 destinato ad applicarsi nella maniera pi\u00f9 larga possibile, anche quando la successione concerne degli Stati terzi come Monaco, le cui regole di risoluzione dei conflitti sono in concorrenza. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I.1. L\u2019idea di fondo del Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012<\/strong><\/p>\n<p>Il Regolamento tende ad eliminare le difficolt\u00e0 di trattamento delle successioni transfrontaliere che derivano dalla coesistenza di \u00a0<strong>due concezioni di diritto successorio<\/strong>, a favore della pianificazione successoria.<\/p>\n<p>Certi Stati adottano un approccio cosiddetto unitario<a name=\"_ftnref10\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn10\">[10]<\/a>\u00a0: tutti i beni successori (mobili<a name=\"_ftnref11\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn11\">[11]<\/a> ed immobili<a name=\"_ftnref12\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn12\">[12]<\/a>) seguono la persona del <em>de cuius<\/em><a name=\"_ftnref13\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn13\">[13]<\/a> (<em>mobilia sequuntur personam<\/em>), ossia la sua legge personale\u00a0(<em>lex personalis<\/em>) \u2013 legge del suo ultimo domicilio (<em>lex domicilii<\/em>) o della sua residenza abituale, o della sua nazionalit\u00e0 (<em>lex patriae<\/em>).<\/p>\n<p>Altri Stati adottano un approccio definito scissionista o dualista <a name=\"_ftnref14\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn14\">[14]<\/a>\u00a0: i beni mobili sono legati alla legge personale del <em>de cuius<\/em> (<em>lex personalis<\/em>)<em>, <\/em>invece i beni immobili seguono la legge del luogo ove sono situati (<em>lex rei sitae<\/em>).<\/p>\n<p>Il <strong>sistema unitario<\/strong> \u00e8 di semplice applicazione e permette di evitare le contraddizioni giuridiche nella ripartizione dei beni mobili ed immobili situati in pi\u00f9 Paesi, con l\u2019inconveniente che in caso di successione di beni immobili, la decisione rischia di non essere riconosciuta ed eseguita nel Paese ove si trovano i beni.<\/p>\n<p>Il <strong>sistema scissionista<\/strong> \u00e8 efficace per quanto riguarda la decisione visto che sar\u00e0 pi\u00f9 facilmente riconosciuta ed eseguita nel Paese ove i beni sono siti, con l\u2019inconveniente di rendere pi\u00f9 complessa la determinazione della legge applicabile qualora il defunto lasci dei beni mobili ed immobili in Paesi differenti.<\/p>\n<p>In ragione di questi approcci differenti, il trattamento di una successione internazionale pu\u00f2 far nascere dei conflitti in merito alla legislazione competente e, per quanto riguarda la legge applicabile, molteplici sistemi giuridici sono suscettibili di essere applicati.<\/p>\n<p>Al fine di prevenire i conflitti (oltre che a semplificare le formalit\u00e0 giuridiche, accellerare il trattamento delle successioni, ridurre i costi), <strong>il Regolamento favorisce il trattamento unitario della successione<\/strong>, tendendo a fare coincidere competenza e diritto applicabile (\u00ab\u00a0Considerando\u00a0\u00bb 27). Concretamente, privilegia l\u2019applicazione da parte della giurisdizione designata (autorit\u00e0 giudiziaria o altra autorit\u00e0 competente in materia di successioni<a name=\"_ftnref15\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn15\">[15]<\/a>) di uno Stato membro del suo diritto interno (che peraltro conosce meglio) per tutti i beni, senza tener conto della loro natura (mobili o immobili) e della loro localizzazione (in uno Stato membro o in uno Stato terzo).<\/p>\n<p>Le regole relative al riconoscimento e all\u2019esecuzione delle decisioni o atti stranieri, alla litispendenza<a name=\"_ftnref16\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn16\">[16]<\/a> (articolo 17) e alla connessione<a name=\"_ftnref17\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn17\">[17]<\/a> (articolo 18), ed al certificato successorio europeo trovano applicazione soltanto relativamente ai rapporti tra gli Stati membri dell\u2019UE vincolati dal Regolamento (portata <em>inter partes<\/em>).<\/p>\n<p>Le regole di <strong>risoluzione dei conflitti di competenza \u00a0<\/strong>e di <strong>determinazione della legge applicabile<\/strong> hanno al contrario vocazione ad essere applicate in maniera universale (portata <em>erga omnes<\/em>) e dunque anche nelle situazioni nelle quali una successione ha dei punti di collegamento con degli Stati terzi, come Monaco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I.2. La concezione monegasca di risoluzione dei conflitti<\/strong><\/p>\n<p>Il Principato non ha ad oggi una legge specifica di diritto internazionale privato (un <a href=\"http:\/\/www.conseil-national.mc\/index.php\/textes-et-lois\/projets-de-loi\/item\/21-912-projet-de-loi-relative-au-droit-international-prive\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">progetto di legge \u2013 n\u00b0 912 \u2013 relativo al diritto internazionale privato<\/a> \u00e8 stata depositato il 18\/06\/2013)<a name=\"_ftnref18\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn18\">[18]<\/a>. Le regole di risoluzione dei conflitti di giurisdizione e dei conflitti di legge trovano la loro fonte nel <strong>Codice civile<\/strong> e nel <strong>Codice di procedura civile<\/strong>, spetta inoltre alla <strong>giurisprudenza<\/strong> sopperire alle ambiguit\u00e0 e al silenzio delle norme.<\/p>\n<p>Secondo la regola monegasca di conflitto, la competenza dei tribunali monegaschi sulle azioni relative ad una successione internazionale, pu\u00f2 essere fondata sul <strong>domicilio<\/strong><a name=\"_ftnref19\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn19\">[19]<\/a> <strong>del <em>de cuius<\/em> \u00a0<\/strong>stabilito sul territorio del Principato <strong><em>\u00ab\u00a0al giorno del suo decesso\u00a0\u00bb<\/em><\/strong><a name=\"_ftnref20\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn20\">[20]<\/a> (applicazione combinata dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.legimonaco.mc\/305\/legismclois.nsf\/Code\/9F11E56309F1107BC1257C1D002CDA59%21OpenDocument\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 3, 2\u00b0<\/a> o <a href=\"http:\/\/www.legimonaco.mc\/305\/legismclois.nsf\/Code\/9F11E56309F1107BC1257C1D002CDA59%21OpenDocument\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">3\u00b0 del Codice di procedura civile<\/a><a name=\"_ftnref21\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn21\">[21]<\/a> e dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.legimonaco.mc\/305\/legismclois.nsf\/Code\/9A83C8C1B3F8EBD7C125773F0028F96D%21OpenDocument\">articolo 83 del Codice civile<\/a>), o sulla <strong>presenza di immobili siti sul territorio <\/strong>del Principato (<a href=\"http:\/\/www.legimonaco.mc\/305\/legismclois.nsf\/Code\/9F11E56309F1107BC1257C1D002CDA59%21OpenDocument\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 3, 1\u00b0 del Codice di procedura civile<\/a>)\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Il giudice monegasco \u00e8 competente relativamente alle azioni che hanno a che vedere con beni <u>mobili<\/u>, nella loro globalit\u00e0 (dovunque essi si trovino) dal momento che la successione \u00e8 aperta nel Principato, ove il defunto aveva il suo ultimo domicio (indipendentemente dal luogo del decesso)\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>il giudice monegasco \u00e8 l\u2019unico competente sulle azioni aventi ad oggetto <em>\u00ab\u00a0<u>immobili esclusivamente situati a Monaco<\/u>\u00a0\u00bb<\/em><a name=\"_ftnref22\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn22\">[22]<\/a>, indipendentemente dal fatto che la successione sia aperta nel Principato o altrove.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Importante sottolineare che una sentenza straniera che decide su una domanda relativa a beni immobili situati a Monaco, non sar\u00e0 eseguita sul territorio monegasco, dal momento che \u00e8 stata emessa <em>\u00ab\u00a0da una giurisdizione incompetente secondo l\u2019articolo 3, 1\u00b0 del Codice di procedura civile, che esclude la possibilit\u00e0 in materia di immobili di una qualsivoglia competenza straniera\u00a0\u00bb<\/em><a name=\"_ftnref23\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn23\">[23]<\/a>.<\/p>\n<p>Il giudice monegasco non \u00e8 al contrario competente per le azioni sui beni immobili situati all\u2019estero, <em>\u00ab\u00a0il sistema di diritto internazionale privato monegasco \u00e8 costituito in effetti da tali immobili in una massa devoluta e liquidata separamente\u00a0\u00bb<\/em>. Questa regola, <em>\u00ab\u00a0derivata dal principio di frammentazione delle successioni internazionali, risiede per esempio nell\u2019applicazione territoriale delle leggi relative agli immobili\u00a0\u00bb<\/em><a name=\"_ftnref24\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn24\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>Il Principato applica un <strong>sistema scissionnista<\/strong>, distinguendo tra la legge applicabile (che comprende anche le regole successorie<a name=\"_ftnref25\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn25\">[25]<\/a> e le regole di conflitto) agli immobili\u00a0e quella applicabile ai beni mobili\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><em>\u00ab\u00a0le successioni immobiliari sont regolate nel diritto internazionale privato monegasco dalla <u>legge dove sono siti gli immobili<\/u>\u00a0\u00bb<\/em><a name=\"_ftnref26\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn26\">[26]<\/a> (<em>lex rei sitae<\/em>)\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il diritto successorio monegasco si applica agli immobili siti in Monaco, <em>\u00ab\u00a0anche a quelli di propriet\u00e0 di stranieri\u00a0\u00bb<\/em> (articolo 3, comma 2 dl Codice civile).<\/p>\n<ul>\n<li>Trattandosi di successioni su beni mobili, la <em>\u00ab\u00a0regola di conflitto prevista dalla legge monegasca d\u00e0 competenza alla <u>legge dello Stato di cui il de cuius era cittadino<\/u>\u00a0\u00bb<\/em><a name=\"_ftnref27\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn27\">[27]<\/a> (<em>lex patriae<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il diritto successorio monegasco \u00e8 dunque applicabile qualora il defunto avesse la nazionalit\u00e0 monegasca, ma pu\u00f2 essere applicato anche qualora il defunto avesse nazionalit\u00e0 straniera per il meccanismo del <strong>rinvio<\/strong> <em>(\u00ab\u00a0la legge straniera resa applicabile dal diritto monegasco, declina la propria competenza e lascia alla legge del domicilio del defunto la funzione di regolare la successione dei beni mobili\u00a0\u00bb<\/em><a name=\"_ftnref28\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn28\">[28]<\/a>).<\/p>\n<p>Nessuna disposizione di diritto monegasco <em>\u00ab\u00a0autorizza formalemente la scelta di uno straniero della legge materiale del Paese di cui lo stesso \u00e8 cittadino per regolare la propria successione\u00a0\u00bb<\/em> (<strong><em>professio juris<\/em><\/strong>). Se la giurisprudenza lascia uno spazio all\u2019autonomia della volont\u00e0, quest\u2019ultima riveste una portata limitata nella pratica.<\/p>\n<ul>\n<li>Il ricorso alla <em>professio juris \u00ab<\/em>\u00a0<em>non appare vietato dalle disposizioni legali monegasche per quel che concerne i beni mobili della successione\u00a0\u00bb<\/em> (la legge dello Stato di cui il <em>de cuius<\/em> \u00e8 cittadino corrisponde peraltro alle regole di \u00a0collegamento oggettivo), ma <em>\u00ab\u00a0non sembra attualmente autorizzato\u00a0\u00bb<\/em> per gli immobili situati nel Principato (in applicazione dell\u2019articolo 3, comma 2 del Codice civile)<a name=\"_ftnref29\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn29\">[29]<\/a>\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>la <em>professio juris<\/em> non esclude il rinvio alla legge monegasca<a name=\"_ftnref30\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn30\">[30]<\/a> (secondo la giurisprudenza, la scelta di legge designa le regole successorie, ma anche quelle di diritto internazionale privato del Paese di cui il <em>de cuius <\/em>\u00e8 cittadino)\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>la <em>professio juris<\/em> non comporta la <em>professio fori<\/em>, ossia l\u2019attribuzione della competenza a favore delle giurisdizioni dalla legge nazionale designata<a name=\"_ftnref31\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn31\">[31]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il giudice conserva inoltre la facolt\u00e0 di non applicare la legge straniera resa competente in favore della legge monegasca, con la motivazione che la sua applicazione sarebbe contraria all\u2019<strong>ordine pubblico monegasco <\/strong>(principi nazionali considerati come fondamentali, come la riserva ereditaria<a name=\"_ftnref32\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn32\">[32]<\/a>). Questa eccezione dell\u2019ordine pubblico si applica pienamente alle situazioni costituite a Monaco, quando si tratta di applicare direttamente sul territorio monegasco una legge che urta le concezioni essenziali del suo ordine giuridico. Quanto sopra risulta attenuato se si tratta unicamente <em>\u00ab\u00a0di lasciare produrre a Monaco gli effetti di diritti regolarmente acquisiti all\u2019estero, in conformit\u00e0 della legge applicabile secondo la regola di conflitto monegasca <\/em><a name=\"_ftnref33\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn33\">[33]<\/a>, dopo una valutazione <em>in concreto.<\/em><\/p>\n<p>Infine le regole di diritto internazionale privato monegasco non avranno alcun effetto sulla richiesta di conoscere se un\u2019autorit\u00e0 straniera \u00e8 o meno (secondo le sue proprie regole di conflitto) competente sulla successione. Il fatto che una giurisdizione straniera avrebbe ritenuto ugualmente la sua competenza per un\u2019istanza simile, non ha effetti sulla competenza del giudice monegasco, non essendo <em>\u00ab\u00a0ammessa la litispendenza internazionale per giurisprudenza costante\u00a0\u00bb<\/em><a name=\"_ftnref34\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn34\">[34]<\/a> nel Principato. Il giudice monegasco non deve pi\u00f9 ricercare se le sue decisioni saranno o meno riconosciute all\u2019estero <a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn35\">[35]<\/a>.<\/p>\n<p>Un esame pi\u00f9 dettagliato del Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012 permetter\u00e0 di fornire una panoramica sulle possibili interferenze con le regole di diritto internazionale monegasco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>II. Gli effetti del Regolamento europeo dal punto di vista del Principato<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il luogo di residenza abituale del <em>de cuius<\/em> al momento del decesso \u00e8 il principale criterio di collegamento preso in considerazione dal Regolamento europeo<\/strong><a name=\"_ftnref36\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn36\">[36]<\/a><strong>. Uno Stato membro vincolato dal Regolamento potr\u00e0 dunque vedere adita la propria giurisdizione sull\u2019intera successione, e applicare il proprio diritto nazionale. Qualora il defunto avesse la propria residenza abituale in uno Stato terzo, altri criteri di competenza permetterebbero tuttavia ad uno Stato membro di essere competente sulla successione nella sua integralit\u00e0, o almeno in parte. Anche la legge dello Stato dell\u2019ultima residenza abituale del defunto (che pu\u00f2 essere anche quella di uno Stato terzo) \u00e8 in via di principio applicabile, tuttavia un rilievo \u00e8 lasciato alla legge dello Stato di cui il <em>de cuius<\/em>\u00a0era cittadino: l\u2019ammissione della <em>professio juris<\/em> costituisce per la maggiorparte degli Stati membri una delle novit\u00e0 pi\u00f9 significative del Regolamento.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nel quadro delle relazioni con il Principato, di tradizione scissionista, sono previsti la dissociazione tra foro e legge applicabili, cos\u00ec come i conflitti di giurisdizione, nonostante il regolamento tenga in considerazione la competenza degli Stati terzi sui beni situati sul loro territorio. Quanto al riconoscimento delle decisioni monegasche, una domanda di exequatur in uno Stato europeo continuer\u00e0 ad essere retta dalle regole interne di questo stesso Stato o dalle convenzioni internazionali applicabili<\/strong><a name=\"_ftnref37\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn37\">[37]<\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.1. Le regole europee di risoluzione dei conflitti<\/strong><\/p>\n<p>La <u>competenza di uno Stato vincolato dal Regolamento<\/u> sull\u2019intera successione pu\u00f2 essere fondata sulla residenza abituale del defunto al momento del decesso (articolo 4), sulle regole particolari \u00a0in caso di scelta della legge operata dal defunto (articoli 5-7), sulla presenza di beni ereditari sul suo territorio (articolo 10), o ancora sulla necessit\u00e0 (articolo 11), nonostante la possibile competenza di uno Stato terzo :<\/p>\n<ul>\n<li>le giurisdizioni di uno Stato vincolato dal Regolamento hanno una competenza generale a decidere sull\u2019intera successione, dal momento che il defunto vi aveva la propria <strong>residenza abituale al momento del decesso<\/strong> (articolo 4), comprendendo quindi anche i beni di qualsiasi natura siti in Stati terzi ;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>nell\u2019ipotesi in cui il <strong><em>de cuius<\/em><\/strong><strong> cittadino di uno Stato membro <\/strong>avesse scelto la legge dello Stato di cui era cittadino per regolare l\u2019intera successione<a name=\"_ftnref38\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn38\">[38]<\/a>, le giurisdizioni di questo Stato potranno dichiararsi competenti (<strong><em>forum legis<\/em><\/strong>) nei seguenti casi: \u2013 le parti della procedura hanno convenuto di conferire la competenza alla giurisdizione dello Stato membro tramite un accordo di elezione del foro (articolo 7, b)<a name=\"_ftnref39\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn39\">[39]<\/a> o l\u2019hanno espressamente accettata al momento della\u00a0loro costituzione (articolo 7, c) ; \u2013 \u00a0la giurisdizione dello Stato membro della residenza abituale o della localizzazione di una parte dei beni ha dichiarato la propria incompetenza (articolo 7, a) su domanda di una delle parti del procedimento (articolo 6, a)<a name=\"_ftnref40\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn40\">[40]<\/a>\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>se il defunto aveva la <strong>residenza abituale in uno Stato terzo<\/strong> e ha lasciato dei <strong>beni ereditari in uno Stato membro<\/strong>, quest\u2019ultimo potr\u00e0: \u2013 sia decidere sull\u2019intera successione, se il defunto possedeva la cittadinanza di detto Stato membro (articolo 10, \u00a7 1, a), o se la sua precedente residenza abituale negli ultimi cinque anni era stabilita in detto Stato membro (articolo 10, \u00a7 1, b)\u00a0; \u2013\u00a0 sia decidere in maniera residuale sui soli beni situati sul suo territorio,\u00a0 se le condizioni precendenti non sono soddisfatte e se nessun altro Stato membro \u00e8 competente (articolo 10, \u00a7 2)\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>a titolo eccezionale<\/strong>, nell\u2019ipotesi in cui un procedimento non potr\u00e0 essere ragionevolmente intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo <a name=\"_ftnref41\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn41\">[41]<\/a>, uno Stato membro \u00e8 competente sulla successione (<strong><em>forum necessitatis<\/em><\/strong>) se, da una parte, nessun altro Stato membro \u00e8 competente secondo le altre disposizioni del Regolamento, e, dall\u2019altra, il suo collegamento con la causa \u00e8 sufficiente (articolo 11).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Regolamento rende possibile una <strong>limitazione del procedimento<\/strong> quando alcuni <strong>beni sono situati in uno Stato terzo<\/strong> (articolo 12), al fine di prendere in considerazione le regole di diritto internazionale privato di questo Stato. La giurisdizione dello Stato membro adita per decidere sulla successione ha in effetti la facolt\u00e0 di astenersi dal decidere su uno o pi\u00f9 di tali beni, a una duplice condizione: \u2013 su richiesta di una delle parti\u00a0; \u2013 \u00a0la decisione resa dalla giurisdizione di uno Stato membro competente su questi beni rischia di non essere riconosciuta o di non essere dichiarata esecutiva in tale Stato terzo<a name=\"_ftnref42\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn42\">[42]<\/a>. Questa fattispecie potrebbe trovare applicazione nel caso di immobili situati a Monaco, dal momento che il Principato rivendica una competenza giurisdizionale esclusiva su tali beni.<\/p>\n<p>Per quel che concerne le <u>regole di conflitto di legge<\/u>, il Regolamento pone il principio di una loro applicazione universale ricordando che la legge designata dallo stesso Regolamento si applica anche nel caso in cui detta legge sia quella di uno Stato terzo (articolo 20), e <em>\u00ab\u00a0regola l\u2019intera successione\u00a0\u00bb<\/em> (articolo 23). Queste regole sono poste sulla residenza abituale del defunto, sui collegamenti manifestamente pi\u00f9 stretti con un altro Stato (articolo 21), e sulla nazionalit\u00e0 del <em>de cuius<\/em> (articolo 22)\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>secondo la regola generale, si applica la legge dello Stato (membro o terzo) nel quale il defunto aveva la propria <strong>residenza abituale al momento del decesso<\/strong> (articolo 21, \u00a7 1)<a name=\"_ftnref43\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn43\">[43]<\/a>\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nell\u2019ipotesi in cui la legge di uno Stato terzo \u00e8 designata dal Regolamento, quest\u2019ultimo si riferisce all\u2019applicazione <em>\u00ab\u00a0delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato\u00a0\u00bb<\/em> (articolo 34, \u00a7 1)<a name=\"_ftnref44\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn44\">[44]<\/a>, a condizione che queste ultime operino un rinvio: \u2013 sia alla legge di uno Stato membro; \u2013 sia alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge sulle successioni (ossia le norme di diritto internazionale privato le quali \u00a0non rinviano ad altra legge).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>a titolo eccezionale<\/strong>, le regole materiali<a name=\"_ftnref45\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn45\">[45]<\/a> applicabili alla successione possono essere quelle di un altro Stato rispetto a quello dove il defunto aveva la sua ultima residenza abituale: deve risultare dall\u2019insieme delle circostanze che il defunto presentava con questo Stato dei legami <strong>manifestamente pi\u00f9 stretti<\/strong> (articolo 21, \u00a7 2)<a name=\"_ftnref46\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn46\">[46]<\/a>\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>infine, il <em>de cuius<\/em> pu\u00f2 scegliere la legge materiale sulle successioni <a name=\"_ftnref47\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn47\">[47]<\/a> dello <strong>Stato <\/strong>(o di tutti gli Stati)<strong> di cui possiede la nazionalit\u00e0 <\/strong>(Stato membro o Stato terzo) <a name=\"_ftnref48\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn48\">[48]<\/a>, per regolare l\u2019intera successione (articolo 22)<a name=\"_ftnref49\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn49\">[49]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong><em>professio juris<\/em><\/strong> \u00e8 valida se il defunto \u00e8 cittadino dello Stato che designa al momento in cui ha posto in essere la scelta o al momento del suo decesso. Dal punto di vista formale, la scelta deve essere <em>\u00ab\u00a0formulata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione<\/em><a name=\"_ftnref50\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn50\">[50]<\/a><em>\u00bb<\/em> (articolo 22, \u00a7 2).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda gli effetti della <em>professio juris<\/em>, dimora una incertezza nell\u2019ipotesi in cui lo Stato della residenza abituale, competente per la successione, protegga secondo la propria legge certe persone (come i legittimari), mentre la legge dello Stato di cui il <em>de cuius <\/em>\u00e8 cittadino non prevede alcuna protezione. Le disposizioni relative alla <em>professio juris <\/em>non comportano, a questo proposito alcuna limitazione. E\u2019 tutt\u2019ora discusso il fattto che l\u2019applicazione da parte dello Stato del foro di una riserva di ordine pubblico comporti una limitazione (articolo 35)<a name=\"_ftnref51\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn51\">[51]<\/a> <a name=\"_ftnref52\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn52\">[52]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>II.2. Esempi d\u2019interferenza con le regole monegasche<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di successioni legate a Monaco e ad uno Stato vincolato dal Regolamento, esclusi gli immobili che non sono siti a Monaco (che non rientrano nella competenza del giudice monegasco), gli altri beni ereditari potrebbero essere l\u2019oggetto di procedure parallele, come illustrato per esempio qui di seguito.<\/p>\n<p><strong><em>De cuius<\/em><\/strong><em> <strong>domiciliato\/residente abitualmente a Monaco al<\/strong> <strong>momento del proprio decesso che lascia dei beni in uno Stato vincolato dal Regolamento<\/strong> <\/em><\/p>\n<p>Dal punto di vista monegasco, i suoi giudici sono competenti sulla successione di beni immobili esclusivamente siti a Monaco (disposizioni monegasche), e sulla successione di beni mobili in generale (regole materiali e di conflitto di legge dello Stato di nazionalit\u00e0 del <em>de cuius<\/em>), quale sia la nazionalit\u00e0 del <em>de cuius<\/em>. Se il <em>de cuius<\/em> \u00e8 cittadino di uno Stato europeo vincolato al Regolamento, il giudice monegasco dovr\u00e0 applicare le regole europee di conflitto alla successione dei beni mobili.<\/p>\n<p>Dal punto di vista del Regolamento, se il <em>de cuius<\/em> ha la nazionalit\u00e0 dello Stato membro sul cui territorio sono situati i beni ereditari, o se il <em>de cuius<\/em> (di nazionalit\u00e0 di un altro Stato, membro o terzo) aveva precedentemente risieduto in questo Stato in maniera abituale nei cinque anni precedenti al ricorso alle sue autorit\u00e0, questo conserva la possibilit\u00e0 di essere competente sull\u2019intera successione (prima ipotesi). L\u2019utilizzo dell\u2019articolo 12 del Regolamento permetter\u00e0 di attenuare il conflitto\u00a0: alla richiesta di una delle parti, la giurisdizione dello Stato membro potr\u00e0 decidere di dichiararsi incompetente relativamente ai beni situati a Monaco, in quanto \u00e8 prevedibile che la sua decisione non sar\u00e0 esecutata. In mancanza di una tale nazionalit\u00e0 o residenza, il Regolamento conferisce ad uno Stato membro una competenza residuale sui beni ereditari siti sul suo territorio (seconda ipotesi). Il giudice monegasco non essendo competente sulle successioni relative a beni immobili situati all\u2019estero, il principale punto di frizione concernerebbe i beni mobili situati nel territorio dello Stato membro.<\/p>\n<p>Se la giurisdizione di uno Stato membro si \u00e8 dichiarata competente, nonostante l\u2019ultima residenza abituale del <em>de cuius<\/em> fosse a Monaco, la stessa potr\u00e0 scartare l\u2019applicazione della legge monegasca. Per esempio, nel caso in cui il defunto avesse recentemente spostato la sua residenza abituale nel Principato senza ivi tessere dei legami stretti prima del suo decesso, lo Stato membro potrebbe considerare che l\u2019insieme delle circonstanze dimostrano che il <em>de cuius<\/em> aveva dei legami manifestamente pi\u00f9 stretti con questo, e applicare il proprio diritto successorio. Una tale applicazione pu\u00f2 essere evitata dal <em>de cuius<\/em> che designi il diritto materiale del proprio Stato (o di uno dei suoi Stati) di cui \u00e8 cittadino come applicabile all\u2019intera successione (<em>professio juris<\/em>).<\/p>\n<p><strong><em>De cuius<\/em><\/strong><em> <strong>domiciliato\/residente abitualmente in uno Stato vincolato dal Regolamento al momento del proprio decesso e che lascia dei beni a Monaco<\/strong> <\/em><\/p>\n<p>Dal punto di vista monegasco, il giudice monegasco ha competenza esclusiva a decidere sugli immobili della successione situati a Monaco, ai quali si applica il diritto successorio monegasco.<\/p>\n<p>Dal punto di vista del Regolamento, lo Stato membro nel quale il <em>de cuius<\/em> aveva la sua ultima residenza abituale \u00e8 in principio competente per decidere sull\u2019intera successione, indipendentemente dalla nazionalit\u00e0 del <em>de cuius<\/em>. Se quest\u2019ultimo \u00e8 cittadino di un altro Stato vincolato dal Regolamento e ha scelto la legge dello Stato di cui \u00e8 cittadino per regolare l\u2019intera successione, lo Stato di cui \u00e8 cittadino potr\u00e0 tuttavia stabilire la sua competenza alle condizioni previste dal Regolamento (<em>forum legis<\/em>).<\/p>\n<p>Essendo prevedibile che una decisione dello Stato vincolato dal Regolamento relativamente agli immobili siti a Monaco non potr\u00e0 essere esecutata nel Principato, l\u2019utilizzo dell\u2019articolo 12 del Regolamento su domanda di una delle parti permetter\u00e0 allo Stato vincolato di dichiararsi incompetente per quel che concerne questi beni.<\/p>\n<p>In assenza della <em>professio juris<\/em> (diritto successorio dello Stato di cui il <em>de cuius <\/em>era cittadino), o di un legame pi\u00f9 stretto e manifesto con un altro Stato rispetto a quello dell\u2019ultima residenza abituale (diritto successorio di questo Stato), il diritto successorio in generale applicabile \u00e8 quello dello Stato membro dell\u2019ultima residenza abituale.<\/p>\n<p>Nelle situazioni illustrate, le nozioni di <strong>domicilio,<\/strong> cos\u00ec come inteso a Monaco, e della <strong>residenza abituale<\/strong> secondo la concezione europea, sono assimilabili. Nonostante siano concetti simili<a name=\"_ftnref53\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn53\">[53]<\/a>, questi potrebbero ricevere una accezione differente. Non \u00e8 escluso che una persona possa per esempio essere considerata al momento del suo decesso domiciliata a Monaco, pur avendo la residenza abituale in uno Stato vincolato dal Regolamento. Qualora le autorit\u00e0 dello Stato membro si ritenessero competenti sull\u2019intera successione, esisterebbe un conflitto positivo di competenza con il giudice monegasco sulla successione relativamente agli immobili siti a Monaco, oltre che sulla successione dei beni mobili. Come nelle situazioni sopra illustrate, il ricorso all\u2019articolo 12 del Regolamento permetterebbe di risolvere il conflitto riguardante i beni situati nel Principato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref1\">[1]<\/a> Articole 1, \u00a7 1 del Regolamento. Il Regolamento \u00e8 applicabile alle successioni <em>\u00ab\u00a0a causa di morte\u00a0\u00bb<\/em> (l\u2019assenza e la scomparsa possono costituire altre due cause di apertura della successione). Il 2 comma elenca le materie escluse dal campo di applicazione del Regolamento (ad esempio i regimi matrimoniali, le donazioni, le obbligazioni alimentari). Vedere anche i \u00ab\u00a0considerando\u00a0\u00bb 10 e 19 del preambolo. Osservare che il trust non \u00e8 escluso in maniera generale.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref2\">[2]<\/a> \u00ab\u00a0Considerando\u00a0\u00bb 9 del Regolamento. Una successione testamentaria non \u00e8 interamente regolata dalla legge. In mancanza di testamento, o per \u00a0completarlo, i beni sono disciplinati secondo l\u2019ordinamento legalmente stabilito (a Monaco, dagli <a href=\"http:\/\/www.legimonaco.mc\/305\/legismclois.nsf\/Code\/806FB4FC40A574D3C1257BF000284223%21OpenDocument\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articoli 614 a 619 del Codice civile<\/a>).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref3\">[3]<\/a> \u00ab\u00a0Considerando\u00a0\u00bb 7 del Regolamento.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref4\">[4]<\/a> Metodo che risolve il problema della scelta del Tribunale competente per conoscere un litigio che presenta dei legami con pi\u00f9 Stati.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref5\">[5]<\/a> Metodo che risolve il problema della scelta del Tribunale competente per conoscere un litigio che presenta dei legami con pi\u00f9 Stati.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref6\">[6]<\/a> Documento standardizzato destinato ad essere utilizzato dagli eredi o legatari, dagli esecutori testamentari o dagli amministratori dell&#8217;eredit\u00e0 per provare la loro qualit\u00e0 e\/o i loro diritti in un altro Stato membro (articolo 63). Riveste un carattere sussidiario (facoltativo, il <em>\u00ab\u00a0<\/em><em>certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri<\/em><em>\u00a0\u00bb<\/em>, articolo 62, \u00a7\u00a7 2 et 3). La sua durata e la sua validit\u00e0 sono limitate\u00a0 a 6 mesi (articolo 70, \u00a7 3).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref7\">[7]<\/a> Vedere per esempio TPI, PO contro WY, 16\/01\/2014 e SB contro Vve AB, EB, 11\/06\/2015 (richiamo del principio dell\u2019elaborazione sovrana di disposizioni di competenza internazionale).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref8\">[8]<\/a> La Convenzione dell\u2019Aja del 05\/10\/1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie vincola 42 Stati (non Monaco). Quella del 02\/10\/1973 sull\u2019amministrazione internazionale delle successioni \u00e8 entrata in vigore in 3 Stati (Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia). Quella del 01\/08\/1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte \u00e8 stata ratificata solo dai Paesi Bassi.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref9\">[9]<\/a> Il Regno Unito, l\u2019Irlanda e la Danimarca non sono vincolati dal Regolamento (\u00ab\u00a0Considerando\u00a0\u00bb 82 e 83) conformemente alla loro posizione in riferimento allo spazio libert\u00e0, sicurezza e giustizia (articoli 1 e 2 dei protocolli n\u00b0 21 e 22 annessi al Trattato sull\u2019UE e al Trattato sul funzionamento dell\u2019UE). Questi sono Stati terzi ai sensi del Regolamento.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref10\">[10]<\/a> Germania, Austria, Spagna, Stati Baltici, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Pologna,\u00a0 Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Repubblica Ceca (anche Danimarca, Svizzera, Giappone, Egitto, Argentina, Per\u00f9, Paraguay\u2026).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref11\">[11]<\/a> Per es. Conti bancari, opere d\u2019arte, gioielli.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref12\">[12]<\/a> Per es. appartamenti, ville, garage, cantine, terreni, boschi.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref13\">[13]<\/a> Defunto la cui successione \u00e8 aperta.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref14\">[14]<\/a> Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Lussemburgo, Malta, Romania (anche Irlanda, Regno Unito e altri Paesi anglosassoni, Russia, Romania, Cina, Turchia\u2026).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref15\">[15]<\/a> I notai o l\u2019anagrafe possono esercitare delle <em>\u00ab\u00a0funzioni giudiziarie<\/em> <em>\u00bb<\/em> o agire <em>\u00ab\u00a0su delega di un\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o sotto il controllo di un\u2019autorit\u00e0 giudiziaria \u00bb<\/em> (articolo 3, \u00a7 2), come redigere certificati successori o altri atti notori.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref16\">[16]<\/a> Una lite pendente davanti ad una giurisdizione competente \u00e8 rinviata davanti ad altra giurisdizione ugualmente competente.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref17\">[17]<\/a> Legame stretto che esiste tra due domande distinte.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref18\">[18]<\/a> Certi Stati d\u2019Europa hanno optato per accorpare le disposizioni di diritto internazionale privato (Legge svizzera del 18\/12\/1987, Legge italiana del 31\/05\/1995, legge tedesca del 25\/07\/1986 e 21\/05\/1999, Codice belga del 16\/07\/2004). Per le specificit\u00e0 di diritto internazionale privato monegasco, vedere\u00a0: Catherine Mabrut, <a href=\"http:\/\/www.annoncesdelaseine.fr\/actualites\/article\/cours-et-tribunaux-de-monaco-rentree-solennelle-3-octobre-2011\/id-4602\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00ab\u00a0Particularismes des contentieux mon\u00e9gasques\u00a0\u00bb<\/a>, <em>Les Annonces de la Seine<\/em>, n\u00b0 56, 10\/10\/2011\u00a0; Renaud de Bottini, \u00ab\u00a0Regards sur le droit mon\u00e9gasque des conflits\u00a0\u00bb, <em>Revue de Droit Mon\u00e9gasque<\/em>, N\u00b05, 2003\u00a0; G\u00e9raldine Gazo, <em>Le statut personnel en droit international priv\u00e9 mon\u00e9gasque<\/em>, Th\u00e8se dact., Universit\u00e9 Panth\u00e9on-Assas Paris II, 2001\u00a0; Robin Svara, <em>Le nouveau droit international priv\u00e9 mon\u00e9gasque<\/em>, M\u00e9moire de Master, Universit\u00e9 Panth\u00e9on-Assas Paris II, 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref19\">[19]<\/a> Il domicilio \u00e8 fissato nel luogo dello stabilimento principale (articole 78 del Codice civile). Es. Dei criteri che possono essere presi in considerazione dai giudici : anzianit\u00e0 e continuit\u00e0 dello stabilimento, fissazione degli interessi (CA, <em>Administrateur des Domaines et Tr\u00e9sorier G\u00e9n\u00e9ral des Finances c\/ Dame R. \u00e8s-qualit\u00e9s et Dame de J.<\/em>, 17\/04\/1972), centro degli affari (TPI, <em>Dame M.-C. c\/ Cts M.<\/em>, 23\/07\/1976), luogo della conservazione degli interessi e intenzione di fissare il proprio stabilimento principale (TPI, <em>C.M. c\/ Dame S. Vve M.<\/em>, 03\/05\/ 1984),\u00a0 centro degli interessi e delle attivit\u00e0 (TPI, <em>V. et C. c\/ hoirs C<\/em>., 21\/02\/1991), luogo di lavoro e di vita (CA, <em>B. c\/ S.B., S., G., K., G<\/em>., 17\/02\/1998). Distinzione del domicilio ai sensi fiscali (TPI, <em>Sieur K. c\/ Dame B., Dame C., Cts H<\/em>., 28\/03\/1985).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref20\">[20]<\/a> CA, <em>B. c\/ S.B., S., G., K., G<\/em>., 17\/02\/1998.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref21\">[21]<\/a> Domande tra coeredi (CA, <em>K. c\/ Dame M<\/em>., 20\/03\/1990) o di terzi contro un erede o un esecutore testamentario (articolo 3, 3\u00b0 cpc)\u00a0; azioni fondate su delle obbligazioni nate a Monaco (TPI, <em>PO c\/ WY<\/em>, 16\/01\/2014 \u2013 azione di un erede contro l\u2019esecutore testamentario) o che ivi devono essere eseguite (articolo 3, 2\u00b0). Il luogo di apertura della successione determina anche la competenza dei notai.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref22\">[22]<\/a> TPI, <em>Cts M. c\/ M<\/em>., 10\/06\/1999.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref23\">[23]<\/a> TPI, <em>C.M. c\/ Dame S. Vve M<\/em>., 03\/05\/1984 (domanda di exequatur di una divisione \u00a0\u2013 decisione italiana).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref24\">[24]<\/a> CA, <em>B. c\/ B<\/em>., 05\/10\/1993 (incompetente per l\u2019azione in rapporto di liberalit\u00e0 \u2013 al contrario, il prezzo pagato da un coerede, controparte di un immobile situato all\u2019estero, venduto dal de cuis quando ancora era in vita, costituisce un valore mobiliare che pu\u00f2 essere oggetto di un\u2019azione davanti alla giurisdizione monegasca) ; TPI, <em>M. c\/ M. Vve J., J.-E.M<\/em>, 09\/07\/1992 (incompetente per decidere sulla divisione).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref25\">[25]<\/a> Per es. sfera delle persone chiamate all\u2019eredit\u00e0 ed il loro ordine di chiamata, rappresentazione successoria, determinazione delle parti dell\u2019eredit\u00e0, riserva ereditaria, quota disponibile, diritti del coniuge ancora in vita, condizioni di validit\u00e0 (forma e contenuto) di un testamento.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref26\">[26]<\/a> TPI, <em>L. c\/ H<\/em>., 23\/02\/1995 ; TPI, <em>Cts M. c\/ M.<\/em>, 10\/06\/1999.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref27\">[27]<\/a> Rinvio operato dalla legge monegasca alla legge nazionale del defunto. TPI, <em>M. c\/ M. Vve J., J.-E.M<\/em>, 09\/07\/1992 ; TPI, <em>Premier ministre de la R\u00e9publique turque c\/ Dame M.-K., Hoirs R., A<\/em>., 07\/05\/1992\u00a0; TPI, <em>L. c\/ H<\/em>., 23\/02\/1995\u00a0; CA, <em>M. D.V. c\/ G.M<\/em>., 30\/05\/2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref28\">[28]<\/a> CA, 17\/04\/1972,<em> Administrateur des Domaines et Tr\u00e9sorier G\u00e9n\u00e9ral des Finances c\/ Dame R. \u00e8s-qualit\u00e9s et Dame de J.<\/em> (prima applicazione giurisprudenziale del rinvio\u00a0: la nozione di legge applicabile \u2013 belga nel caso di specie \u2013 integra non solo le regole di conflitto derivanti dalla legislazione in vigore, ma anche quelle create dalla giurisprudenza)\u00a0; TPI, <em>Premier ministre de la R\u00e9publique turque c\/ Dame M.-K., Hoirs R., A<\/em>., 07\/05\/1992\u00a0(rinvio parziale del diritto turco verso le leggi (per gli attivi mobili della successione) monegasche, svizzere, tedesche, francesi)\u00a0; CA, <em>M. DV. c\/ G.M<\/em>., 30\/05\/2000 (rinvio della legge belga alla legge monegasca).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref29\">[29]<\/a> CA, <em>p. HA. veuve SO c\/ Mme f. SO. et Mme n. SO. \u00c9pouse RA.<\/em>, 17\/06\/2014 ; TPI, <em>L. c\/ H<\/em>., 23\/02\/1995.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref30\">[30]<\/a> CA, <em>p. HA. veuve SO c\/ Mme f. SO. et Mme n. SO. \u00c9pouse RA<\/em>, 17\/06\/2014. Designazione della legge sudafricana per testamento autentico &#8211; Legge monegasca considerata applicabile per rinvio).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref31\">[31]<\/a> TPI, <em>PO c\/ WY<\/em>, 16\/01\/2014 (scelta del defunto della legge e della competenza svizzera \u2013 rinvio escluso in matiera giurisdizionale.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref32\">[32]<\/a> Minima parte dell\u2019eredit\u00e0 che spetta di diritto agli eredi riservatari. CA, <em>p. HA. veuve SO c\/ Mme f. SO. et Mme n. SO. \u00c9pouse RA<\/em>, 17\/06\/2014 (ricorda che la riserva d\u2019eredit\u00e0 \u00e8 d\u2019ordine pubblico \u2013 il <em>de cuius<\/em>, di nazionalit\u00e0 belga e sudafricana, aveva designato la legge sudafricana che non prevede alcuna riserva ereditaria, al contrario della legge belga \u2013 intento fraudolento non provato).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref33\">[33]<\/a> TPI, <em>L. c\/ H<\/em>., 23\/02\/1995 (trattandosi di soli beni situati in Germania, il giudice non ha annullato i patti successori futuri proibiti dall\u2019articolo 985 del Codice civile, ma ammessi dalla legge tedesca,\u00a0 ed ha ritenuto valide le successioni immobiliari e mobiliari aperte in Germania <em>\u00ab\u00a0per definitivamente devolvere ai legittimi beneficiari\u00a0\u00bb<\/em>).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref34\">[34]<\/a> TPI,<em> Sieur K. c\/ Dame B., Dame C., onsorts H.<\/em>, 28\/03\/1985.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref35\">[35]<\/a> TPI,<em> PO c\/ WY<\/em>, 16\/01\/2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref36\">[36]<\/a> In linea con gli altri regolamenti europei di diritto internazionale privato (escluso \u00ab\u00a0Bruxelles I\u00a0\u00bb). Tuttavia al posto di definire la nozione di residenza abituale, \u00e8 stato adottato un nuovo approccio. Il Preambulo propone dei parametri al fine di <em>\u00ab\u00a0rilevare un legame stretto e stabile con lo Stato interessato, tenuto conto degli obiettivi specifici del Regolamento\u00a0\u00bb<\/em>\u00a0: le <em>\u00ab\u00a0circostanze della vita del defunto durante gli anni precedenti al suo decesso e al momento del\u00a0 suo decesso \u00bb\u00a0<\/em>; <em>\u00ab\u00a0la<\/em> <em>durata e la regolarit\u00e0 della presenza del defunto nello Stato interessato, oltre alle condizioni e alle ragioni della sua presenza\u00a0\u00bb<\/em> (Considerando 23). Un defunto <em>\u00ab\u00a0emigrato in un altro Stato per ivi lavorare, a volte per un lungo periodo [\u2026] potrebbe essere considerato come se avesse avuto sempre la sua residenza abituale nel suo Stato d\u2019origine, nel quale si trovava il centro degli interessi della sua vita familiare e sociale\u00a0\u00bb<\/em>. Nel caso di vita alternata in pi\u00f9 Stati o di viaggi da uno Stato all\u2019altro senza stabilirsi in maniera permanente, possono essere presi in considerazione come criteri di valutazione la nationalit\u00e0 o il luogo dove sono situati i beni principali (Considerando 24).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref37\">[37]<\/a> Come la Convenzione franco-monegasca del 21\/09\/1959 relativa all\u2019aiuto reciproco giudiziario.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref38\">[38]<\/a> Conformemente all\u2019articolo 22 del Regolamento. Vedere <em>infra<\/em>, p. 7 (<em>professio juris<\/em>).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref39\">[39]<\/a> Conformemente all\u2019articolo 5, l\u2019elezione del foro \u00e8 possibile soltanto nel caso in cui il <em>de cuius<\/em> abbia scelto la legge dello Stato di cui \u00e8 cittadino ed a favore dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. La giurisdizione dello Stato di residenza abituale adita deve in questo caso imperativamente dichiarare la propria incompetenza\u00a0(articolo 6, b).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref40\">[40]<\/a> La giurisdizione della residenza abituale del defunto (articolo 4) o della localizzazione di una parte dei beni (articolo 10) non \u00e8 obbligata a dichiararsi incompetente (articolo 6, a) a favore dello Stato membro di cui ha la nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref41\">[41]<\/a> Rimedio ad una situazione di diniego di giustizia, <em>\u00ab\u00a0per esempio in caso di una guerra civile o nel caso in cui non si possa ragionevolmente attendere che un beneficiario introduca o conduca una procedura\u00a0\u00bb <\/em>nello Stato terzo (Considerando 31).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref42\">[42]<\/a> Il Regolamento non pone come condizione che lo Stato terzo interessato si riservi una competenza esclusiva sui beni in questione.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref43\">[43]<\/a> Per es. un <em>de cuius<\/em> di nazionalit\u00e0 tedesca che ha stabilito la sua residenza abituale in Francia, muore in Spagna durante le sue vacanze, e lascia un conto corrente bancario a Monaco oltre a degli immobili in Francia ed in Germania. Il diritto successorio francese si applica in principio alla totalit\u00e0 dei suoi beni.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref44\">[44]<\/a> Il rinvio \u00e8 impossibile tra gli Stati membri del Regolamento, dato che quest\u2019ultimo unifica le regole di conflitto.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref45\">[45]<\/a> Il rinvio \u00e8 inapplicabile in questa ipotesi (articolo 34, \u00a7 2).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref46\">[46]<\/a> Come il caso <em>\u00abin cui per esempio, il defunto si era stabilito nello Stato della sua residenza abituale poco prima del suo decesso\u00a0\u00bb<\/em> (considerando 25). O ancora, il caso di un defunto distaccato dal suo datore di lavoro nello Stato della sua residenza abituale, che deve tornare nel suo Stato d\u2019origine al momento in cui si \u00e8 verificato il decesso. La legge della residenza abituale pu\u00f2 anche avere solo un legame accidentale con la successione. Per es. un francese che per ragioni professionali ha la residenza abituale in Belgio, decede in Francia dove risiedono sua moglie e i suoi figli e dove possiede un immobile e dei conti bancari. I legami pi\u00f9 stretti intrattenuti dal <em>de cuius<\/em> con la Francia giustificherebbero l\u2019applicazione della legge francese sulle successioni piuttosto che di quella belga.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref47\">[47]<\/a> La scelta della legge dello Stato di cui si \u00e8 cittadini esclude le regole di diritto internazionale privato. Il rinvio non \u00e8 applicabile in questa ipotesi (articolo 34, \u00a7 2).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref48\">[48]<\/a> Se dispone di pi\u00f9 nazionalit\u00e0, il <em>de cuius<\/em> ha la libera scelta, la nozione di nazionalit\u00e0 effettiva non \u00e8 presa in considerazione.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref49\">[49]<\/a> Il Regolamento non prevede la possibilit\u00e0 di sottomettere la successione a delle leggi differenti, secondo la natura dei beni (mobili o immobili), ricorrendo <em>professio juris.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref50\">[50]<\/a> La scelta implicita pu\u00f2 essere ammessa nel caso di un <em>\u00ab\u00a0riferimento a disposizioni specifiche della legge dello Stato di cui \u00e8 cittadino\u00a0\u00bb<\/em> o se questa \u00e8 menzionata <em>\u00ab\u00a0in altro modo\u00a0\u00bb<\/em> (Considerando 39), per es., tramite il richiamo ad un\u2019istituzione caratteristica del suo diritto nazionale. La lingua di redazione potrebbe essere un parametro.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref51\">[51]<\/a> Lo Stato membro del foro pu\u00f3 eccezionalmente non applicare la legge designata dal Regolamento se, dopo una verifica in concreto, il risultato risulta incompatibile con il suo ordine pubblico (per es., gli effetti delle disposizioni discriminatorie fondate su sesso, religione, carattere legittimo della filiazione, primogenitura.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref52\">[52]<\/a> Vedere per es., l\u2019analisi dell\u2019articolo 22 di Andrea Bonomi, <em>in<\/em> Andrea Bonomi, Patrick Wautelet, <em>Le droit europ\u00e9en des succession<\/em>s, Bruylant, Bruxelles, 2013. La questione della facolt\u00e0 del <em>de cuius<\/em> di diseredare i propri figli \u00e8 stata oggetto di numerose dissertazioni.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftnref53\">[53]<\/a> Vedere <em>supra<\/em> le <a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn19\">note 19<\/a> (esempio di criteri di valutazione del \u00ab\u00a0domicilio\u00a0\u00bb utilizzato dalle giurisdizioni monegasche) e <a href=\"http:\/\/www.giaccardi-avocats.com\/#_ftn36\">36<\/a> (criteri di valutazione della \u00ab\u00a0residenza abituale\u00a0\u00bb indicate nel Preambolo del regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>09.2015 Il Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 04\/07\/2012 (entrato in vigore il 16\/08\/2012) \u00e8 \u00ab\u00a0relativo alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l\u2019esecuzione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1020,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Il Regolamento (UE) N\u00b0 650\/2012 relativo alle successioni : quali effetti per Monaco ? 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