Adozione: modifiche del Codice Civile e del Codice di diritto internazionale privato

Legge n. 1.470 del 17 giugno 2019 che modifica le disposizioni del Codice Civile relative all’adozione, pubblicata nella Journal De Monaco del 28 giugno 2019.

Il Disegno di Legge n° 920 che modifica le disposizioni del Codice Civile in materia di adozione (11 articoli), trasmesso al Consiglio Nazionale il 16 aprile 2014, è stato adottato all’unanimità dal Consiglio Nazionale il 12 giugno 2019.

Fa parte dell’ondata di recenti riforme del diritto di famiglia (come la Legge n. 1.278 del 29 dicembre 2003 sulla parità di diritti tra uomini e donne nella coppia e per quanto riguarda i figli, o la Legge n. 1.450 del 4 luglio 2017 sulla residenza alternata dei figli a seguito di separazione o divorzio, l’esercizio dell’autorità parentale e la mediazione familiare).

Modifica le norme nazionali di adozione previste dal Codice Civile (libro I, titolo VIII, artt. 240-297), dal Codice di Diritto Internazionale Privato (adozione internazionale) e dalla Legge n. 1.155 del 18 dicembre 1992 sulla cittadinanza, come modificata (artt. 1 e 2).

Il legislatore si è ispirato al diritto francese e svizzero, nonché alle convenzioni internazionali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, Convenzione europea sull’adozione dei minori del 27 novembre 2008 del Consiglio d’Europa). 

 

Le principali modifiche al Codice Civile:

Adeguamenti terminologici (soppressione di riferimenti obsoleti: “adozione” in sostituzione di “filiazione adottiva”, “adozione completa” in sostituzione di “adozione legittima”, “prerogative dell’autorità parentale” in sostituzione di “diritti di potestà paterna”, “esercizio dell’autorità parentale” in sostituzione di “diritti di custodia”).

Disposizioni generali 

— Principio essenziale dell’interesse dell’adottato posto in cima alle disposizioni.

— Aumento della differenza d’età minima tra l’adottante e l’adottato (tranne nel caso in cui l’adottato sia figlio del coniuge dell’adottante: 16 anni e non più di 15 anni).

— Abbassamento dell’età alla quale l’adottato deve dare il proprio consenso personale all’adozione (da 15 a 13 anni).

Adozione piena :

  • Abbassamento dell’età minima di uno dei coniugi per consentire una domanda congiunta di adozione piena (26 anni e non più 30 anni).
  • Aumento dell’età fino alla quale un minore accolto nella famiglia degli adottanti per almeno un anno può beneficiare di un’adozione completa (15 anni invece di 6 anni).
  • Rimozione della condizione che l’adozione possa avvenire solo in assenza di discendenti.
  • Nuova disposizione relativa alle condizioni generali per l’adozione piena (minori monegaschi, stranieri, dichiarati giudizialmente abbandonati o che possono essere riadottati).
  • Nuove norme sul consenso all’adozione piena (può essere dato solo 6 settimane dopo la nascita del bambino, obbligo del giudice o del notaio di garantire che il consenso sia libero e informato, obbligo di informare sulle conseguenze).
  • Nuova disposizione sulla revoca del consenso (caso di decadenza del consenso).
  • Nuova disposizione per la dichiarazione di abbandono.
  • Nuova disposizione relativa alla procedura di adozione piena (regolamentazione dell’escussione dell’adottato, verifica da parte del giudice che l’adozione piena “non rischi di compromettere la vita familiare”).
  • Consacrazione del diritto dell’adottato ad avere accesso alle informazioni relative alla sua origine (informazioni sulla discendenza biologica conservate nella Cancelleria Generale per 100 anni).
  • Nuova disposizione sugli effetti dell’adozione piena (distinzione tra gli effetti generali dell’adozione e la sua opponibilità nei confronti di terzi).

Adozione semplice:

  • Abbassamento dell’età minima della persona o di almeno uno dei coniugi che chiedono un’adozione semplice (26 anni e non più di 30 anni).
  • Rimozione della condizione che l’adozione debba avvenire in assenza di discendenti.
  • Modifiche relative al consenso all’adozione semplice (abolizione dell’autorizzazione del giudice tutelare in caso di esercizio congiunto dell’autorità genitoriale, nuovo caso di un minore la cui filiazione è stabilita solo nei confronti di uno dei suoi autori).
  • Precisazioni sulla dichiarazione di consenso dinanzi al giudice tutelare o al notaio (garantire che il consenso sia libero ed informato, obbligo di informare l’/gli autore/i delle conseguenze).
  • Nuove disposizioni relative alla procedura di adozione semplice (indagine sul bambino adottato e sugli adottanti, regolamentazione dell’escussione de minore  adottato, verifica da parte del giudice che l’adozione semplice “non rischi di compromettere la vita familiare”).
  • Modifiche relative agli effetti dell’adozione semplice (effetto generale, disposizioni sui cognomi e nomi non ripresi, diritti dell’adottato e dell’adottante nella successione, effetto retroattivo dell’adozione pronunciata dopo la morte dell’adottante).

 

Modifiche al codice di diritto internazionale privato:

• Precisazioni sulle condizioni per il consenso, indipendentemente dalla Legge applicabile (consenso della persona adottata o del suo rappresentante legale; libero consenso, ottenuto senza contropartita dopo la nascita e informato sulle conseguenze).

• Precisazioni sulla procedura necessaria per l’esecuzione forzata di una decisione di adozione straniera (Diritto comune).

 

 
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