CEDU : Estradizione verso uno Stato dove l’interessato corre un reale rischio di pena di morte

Saidani c. Germania — 17675/18

Decisione d’irricevibilità (domanda manifestamente infondata) — 27.09.2018

• Articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) e articolo 1 del Protocollo n° 13 (abolizione della pena di morte)

Esisteva un reale rischio che la pena di morte fosse inflitta all’interessato in Tunisia, ma una tale pena si analizza di fatto ad una reclusione all’ergastolo dal 1991.

La Corte ha tenuto in considerazione la moratoria tunisina sull’esecuzione della pena capitale e delle assicurazioni diplomatiche date dalla Tunisia.

La pena di morte è commutata in pena all’ergastolo per mezzo di una grazia presidenziale.

• Articolo 3 (interdizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti)

Il sistema di controllo delle pene perpetue si basa su criteri oggettivi e predeterminati.

L’interessato puo’ beneficiare di una liberazione condizionale, disciplinata dalle regole in materia di grazia e dal Codice di procedura penale tunisino.

 

 
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