Creare un’azienda

Condizioni generali

Chiunque desideri esercitare un’attività artigianale, commerciale, industriale o una libera professione nel Principato di Monaco deve prima essere autorizzato dal Ministro di Stato; per gli inadempienti sono previste delle sanzioni.

In alcuni casi l’autorizzazione rilasciata è limitata all’oggetto per la quale è stata richiesta. Ogni cambiamento nell’attività dovrà essere anch’esso autorizzato nelle stesse forme.

Le persone di nazionalità monegasca possono tuttavia esercitare l’attività progettata (salvo le attività regolamentate di seguito) rilasciando una semplice dichiarazione presso il Governo Monegasco e dopo il rilascio di una ricevuta.

Le attività regolamentate

Alcune attività possono essere soggette a regole specifiche, basate su condizioni particolari che devono essere rispettate per poter aspirare al rilascio dell’autorizzazione richiesta. (Nazionalità dell’imprenditore, diplomi, esperienze, forma societaria, importo del capitale sociale ecc.)

Si tratta principalmente delle attività:

• finanziarie, banche e istituti di credito

• assicurative

• giuridiche e contabili

• immobiliari

• mediche, paramediche e farmaceutiche,

• di alcune professioni specifiche

Le diverse forme di esercizio di un’attività

Le persone fisiche che intendono esercitare un’attività nel Principato possono:

• chiedere individualmente il rilascio di un’autorizzazione personale presso il Ministro di Stato. In questo caso esse risponderanno con la totalità dei beni di loro proprietà.

• riunirsi in una Società, che avrà una personalità giuridica propria.

I diversi tipi di società e le strutture specifiche

Società Anonima Monegasca (S.A.M.)

• Tipo di attività: civile o commerciale

• Composizione del capitale: almeno 2 azionisti, nessuna limitazione del numero massimo

• Direzione: consiglio di amministrazione

• Responsabilità degli azionisti: limitata agli apporti

• Statuto: atto notarile, pubblicazione nel Journal de Monaco

• Capitale sociale minimo: 150.000 euro

• Denominazione: libera, preceduta o seguita dalla dicitura «SAM»

• Regolamentazione specifica: Ordinanza Sovrana del 5 marzo 1895, modificata

• Particolarità: la società deve nominare un Revisore dei conti incaricato della sorveglianza generale e permanente della società.

Società a Responsabilità Limitata (S.A.R.L.)

• Tipo di attività: esclusivamente commerciale

• Composizione del capitale: almeno 2 soci, persone fisiche o giuridiche

• Direzione: un amministratore o più co-amministratori

• Responsabilità dei soci: limitata agli apporti

• Statuto: scrittura privata o atto notarile

• Capitale sociale minimo: 15.000 euro

• Denominazione: libera, preceduta o seguita dalla dicitura «SARL»

• Regolamentazione specifica: articoli 35-1 e seguenti del Codice del commercio

Società in Accomandita Semplice (S.C.S.)

• Tipo di attività: civile o commerciale

• Composizione del capitale: minimo 2 soci, persone fisiche o giuridiche, di cui almeno 1 socio accomandante e almeno 1 socio accomandatario avente la qualifica di commerciante.

• Direzione: uno o più amministratori accomandatari

• Responsabilità dei soci: limitata agli apporti per quanto riguarda i soci accomandanti, indefinita e solidale per quanto riguarda i soci accomandatari.

• Statuto: scrittura privata o atto notarile

• Capitale sociale minimo: libero

• Denominazione: deve indicare il nome di uno o più soci accomandatari, preceduto dalla dicitura «SCS»

• Regolamentazione specifica: articoli 30 e seguenti del Codice del Commercio

• Particolarità: il socio accomandante non può compiere atti di gestione, nemmeno in virtù di una procura. In caso contrario sarà responsabile dei debiti della Società allo stesso titolo del socio accomandatario.

Società in nome collettivo (S.N.C.)

• Tipo di attività: esclusivamente commerciale

• Composizione del capitale: almeno 2 soci, nessuna limitazione del numero massimo

• Direzione: un amministratore o più co-amministratori

• Responsabilità dei soci: tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti della società con il loro patrimonio personale

• Statuto: scrittura privata o atto notarile, pubblicazione nel Journal de Monaco

• Capitale sociale minimo: libero

• Denominazione: deve riportare i nomi dei soci

• Regolamentazione specifica: articoli 27 e seguenti del Codice del commercio

• Specificità: tutti i soci hanno la qualifica di «commerciante».

Uffici Amministrativi

Hanno una struttura specifica che permette alle aziende estere di disporre di una rappresentanza sul territorio monegasco.

Possono esercitare un’attività solo per conto esclusivo delle entità estere da cui dipendono.

La loro apertura è soggetta all’Autorizzazione del Governo Monegasco.

Sono iscritti nel Registro del Commercio e dell’Industria, ma non hanno personalità giuridica.

Agenzie o Succursali

Si tratta di sedi commerciali create da un’entità straniera, che godono di una certa autonomia nei confronti dell’azienda o della società di cui sono emanazione senza tuttavia esserne giuridicamente distinte.

Sono rappresentate a Monaco da un agente responsabile.

Devono essere autorizzate dal Ministro di Stato.

La loro iscrizione nel Registro del Commercio e dell’Industria è obbligatoria.

Formalità

Dopo il rilascio dell’autorizzazione o della ricevuta della dichiarazione monegasca, le persone interessate dovranno :

• Adempiere alle eventuali formalità di pubblicità presso la cancelleria del tribunale e/o nel Journal de Monaco

• Iscrivere l’impresa nel Registro del commercio e dell’Industria

• Iscrivere l’azienda all’Istituto Monegasco di Statistiche e di Studi Economici (IMSEE)

• Dichiarare l’attività presso la Direzione dei Servizi Fiscali

• Aderire agli Enti Sociali (CCSS, CAMTI, CARTI,…)

 

 
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