Il Regolamento (UE) N° 650/2012 relativo alle successioni : quali effetti per Monaco ?

09.2015

Il Regolamento (UE) N° 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 04/07/2012 (entrato in vigore il 16/08/2012) è « relativo alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, e l’accettazione e l’esecuzione degli atti autentici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ».

Ad esclusione di qualche disposizione particolare, il Regolamento è applicabile alle successioni internazionali « a causa di morte » aperte dal 17/08/2015 (articoli 83, § 1 et 84), legate a uno o più Stati membri dell’Unione Europea (Danimarca, Irlanda e Regno Uniti esclusi). Nella sua qualità di Stato terzo, il Principato non è certamente vincolato dal Regolamento (UE) N° 650/2012. Tuttavia, in ragione di alcune sue disposizioni applicabili erga omnes, il Regolamento è suscettibile di avere un’influenza in materia di pianificazione nel contesto delle successioni aventi legami con uno o più Stati europei e con Monaco (residenza, presenza di beni, nazionalità).

 


I. Il trattamento delle successioni internazionali nell’Unione Europea e a Monaco

I.1. L’idea di fondo del Regolamento (UE) N° 650/2012

I.2. La concezione monegasca della risoluzione dei conflitti

II. Gli effetti del Regolamento europeo dal punto di vista del Principato

II.1. Le regole europee di risoluzione dei conflitti

II.2. Esempi di interferenze con le regole monegasche


 

Il Regolamento (UE) N° 650/2012 si applica agli aspetti di diritto civile delle successioni internazionali « a causa di morte » (esclusi gli aspetti fiscali, doganali, amministrativi)[1], ossia « tutti i modi di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni », che si tratti di una successione testamentaria (volontaria) o di una successione ab intestat (legale)[2]. Sono interessate : – le successioni di cittadini di Stati terzi che hanno la loro residenza abituale al momento del decesso in uno Stato membro dell’UE vincolato dal Regolamento ; – le successioni di cittadini europei o di Stati terzi che si sono stabiliti in uno Stato terzo e che possiedono dei beni in uno o più Stati membri.

Il Regolamento ha un doppio obiettivo : far sì che i cittadini dello spazio europeo di giustizia siano « in grado di organizzare in anticipo la propria successione » ; garantire « in maniera effettiva » i diritti degli eredi e dei legatari nonchè dei creditori della successione[3].

Il Regolamento tende in questo senso a risolvere in maniera completa le problematiche di diritto internazionale delle successioni all’interno dell’UE. Oltre ad un importante Preambulo (83 « considerando ») ed alle disposizioni generali e finali (articoli da 1 a 3 e da 74 a 84), il Regolamento contiene delle regole di conflitto di giurisdizione[4] (articoli da 4 a 19), delle regole di conflitto di legge[5] (articoli da 20 a 38), delle disposizioni relative al riconoscimento internazionale delle decisioni (articoli da 39 a 61), e une regolamentazione relativa al certificato successoriale europeo[6] (articoli da 62 a 73).

Dopo une presentazione delle concezioni europee e monegasche di  risoluzione dei conflitti di giurisdizione e di legge in materia successoriale, sarà proposta un’analisi dei possibili effetti del Regolamento dal punto di vista del Principato, illustrando così l’interesse di procedere ad una pianificazione patrimoniale, o di riesaminare le disposizioni adottate anteriormente.

 

I. Il trattamento delle successioni internazionali nell’Unione Europea ed a Monaco

Il diritto internazionale privato si applica alle situazioni che presentano degli elementi di estraneità e funziona sulla  base di criteri di collegamento che determinano la giurisdizione competente e la legge applicabile alle relazioni giuridiche delle persone fisiche regolate da più Paesi. Contrariamente a ciò che il suo nome lascerebbe intendere, non è uniforme, dato che ogni Paese adotta le sue proprie disposizioni [7]. Sono certamente già stati fatti degli sforzi per unificare le regole di conflitto in matiera di successioni a livello internazionale, ma il loro successo per il momento è limitato[8].

L’idea alla base del Regolamento europeo è di coordinare i sistemi nazionali degli Stati membri vincolati[9] (e non di unificare le loro regole materiali relative alle successioni, che rimangono invariate). Esso è destinato ad applicarsi nella maniera più larga possibile, anche quando la successione concerne degli Stati terzi come Monaco, le cui regole di risoluzione dei conflitti sono in concorrenza.

 

I.1. L’idea di fondo del Regolamento (UE) N° 650/2012

Il Regolamento tende ad eliminare le difficoltà di trattamento delle successioni transfrontaliere che derivano dalla coesistenza di  due concezioni di diritto successorio, a favore della pianificazione successoria.

Certi Stati adottano un approccio cosiddetto unitario[10] : tutti i beni successori (mobili[11] ed immobili[12]) seguono la persona del de cuius[13] (mobilia sequuntur personam), ossia la sua legge personale (lex personalis) – legge del suo ultimo domicilio (lex domicilii) o della sua residenza abituale, o della sua nazionalità (lex patriae).

Altri Stati adottano un approccio definito scissionista o dualista [14] : i beni mobili sono legati alla legge personale del de cuius (lex personalis), invece i beni immobili seguono la legge del luogo ove sono situati (lex rei sitae).

Il sistema unitario è di semplice applicazione e permette di evitare le contraddizioni giuridiche nella ripartizione dei beni mobili ed immobili situati in più Paesi, con l’inconveniente che in caso di successione di beni immobili, la decisione rischia di non essere riconosciuta ed eseguita nel Paese ove si trovano i beni.

Il sistema scissionista è efficace per quanto riguarda la decisione visto che sarà più facilmente riconosciuta ed eseguita nel Paese ove i beni sono siti, con l’inconveniente di rendere più complessa la determinazione della legge applicabile qualora il defunto lasci dei beni mobili ed immobili in Paesi differenti.

In ragione di questi approcci differenti, il trattamento di una successione internazionale può far nascere dei conflitti in merito alla legislazione competente e, per quanto riguarda la legge applicabile, molteplici sistemi giuridici sono suscettibili di essere applicati.

Al fine di prevenire i conflitti (oltre che a semplificare le formalità giuridiche, accellerare il trattamento delle successioni, ridurre i costi), il Regolamento favorisce il trattamento unitario della successione, tendendo a fare coincidere competenza e diritto applicabile (« Considerando » 27). Concretamente, privilegia l’applicazione da parte della giurisdizione designata (autorità giudiziaria o altra autorità competente in materia di successioni[15]) di uno Stato membro del suo diritto interno (che peraltro conosce meglio) per tutti i beni, senza tener conto della loro natura (mobili o immobili) e della loro localizzazione (in uno Stato membro o in uno Stato terzo).

Le regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni o atti stranieri, alla litispendenza[16] (articolo 17) e alla connessione[17] (articolo 18), ed al certificato successorio europeo trovano applicazione soltanto relativamente ai rapporti tra gli Stati membri dell’UE vincolati dal Regolamento (portata inter partes).

Le regole di risoluzione dei conflitti di competenza  e di determinazione della legge applicabile hanno al contrario vocazione ad essere applicate in maniera universale (portata erga omnes) e dunque anche nelle situazioni nelle quali una successione ha dei punti di collegamento con degli Stati terzi, come Monaco.

 

I.2. La concezione monegasca di risoluzione dei conflitti

Il Principato non ha ad oggi una legge specifica di diritto internazionale privato (un progetto di legge – n° 912 – relativo al diritto internazionale privato è stata depositato il 18/06/2013)[18]. Le regole di risoluzione dei conflitti di giurisdizione e dei conflitti di legge trovano la loro fonte nel Codice civile e nel Codice di procedura civile, spetta inoltre alla giurisprudenza sopperire alle ambiguità e al silenzio delle norme.

Secondo la regola monegasca di conflitto, la competenza dei tribunali monegaschi sulle azioni relative ad una successione internazionale, può essere fondata sul domicilio[19] del de cuius  stabilito sul territorio del Principato « al giorno del suo decesso »[20] (applicazione combinata dell’articolo 3, 2° o 3° del Codice di procedura civile[21] e dell’articolo 83 del Codice civile), o sulla presenza di immobili siti sul territorio del Principato (articolo 3, 1° del Codice di procedura civile) :

  • Il giudice monegasco è competente relativamente alle azioni che hanno a che vedere con beni mobili, nella loro globalità (dovunque essi si trovino) dal momento che la successione è aperta nel Principato, ove il defunto aveva il suo ultimo domicio (indipendentemente dal luogo del decesso) ;
  • il giudice monegasco è l’unico competente sulle azioni aventi ad oggetto « immobili esclusivamente situati a Monaco »[22], indipendentemente dal fatto che la successione sia aperta nel Principato o altrove.

Importante sottolineare che una sentenza straniera che decide su una domanda relativa a beni immobili situati a Monaco, non sarà eseguita sul territorio monegasco, dal momento che è stata emessa « da una giurisdizione incompetente secondo l’articolo 3, 1° del Codice di procedura civile, che esclude la possibilità in materia di immobili di una qualsivoglia competenza straniera »[23].

Il giudice monegasco non è al contrario competente per le azioni sui beni immobili situati all’estero, « il sistema di diritto internazionale privato monegasco è costituito in effetti da tali immobili in una massa devoluta e liquidata separamente ». Questa regola, « derivata dal principio di frammentazione delle successioni internazionali, risiede per esempio nell’applicazione territoriale delle leggi relative agli immobili »[24].

Il Principato applica un sistema scissionnista, distinguendo tra la legge applicabile (che comprende anche le regole successorie[25] e le regole di conflitto) agli immobili e quella applicabile ai beni mobili :

  • « le successioni immobiliari sont regolate nel diritto internazionale privato monegasco dalla legge dove sono siti gli immobili »[26] (lex rei sitae) ;

Il diritto successorio monegasco si applica agli immobili siti in Monaco, « anche a quelli di proprietà di stranieri » (articolo 3, comma 2 dl Codice civile).

  • Trattandosi di successioni su beni mobili, la « regola di conflitto prevista dalla legge monegasca dà competenza alla legge dello Stato di cui il de cuius era cittadino »[27] (lex patriae).

Il diritto successorio monegasco è dunque applicabile qualora il defunto avesse la nazionalità monegasca, ma può essere applicato anche qualora il defunto avesse nazionalità straniera per il meccanismo del rinvio (« la legge straniera resa applicabile dal diritto monegasco, declina la propria competenza e lascia alla legge del domicilio del defunto la funzione di regolare la successione dei beni mobili »[28]).

Nessuna disposizione di diritto monegasco « autorizza formalemente la scelta di uno straniero della legge materiale del Paese di cui lo stesso è cittadino per regolare la propria successione » (professio juris). Se la giurisprudenza lascia uno spazio all’autonomia della volontà, quest’ultima riveste una portata limitata nella pratica.

  • Il ricorso alla professio juris « non appare vietato dalle disposizioni legali monegasche per quel che concerne i beni mobili della successione » (la legge dello Stato di cui il de cuius è cittadino corrisponde peraltro alle regole di  collegamento oggettivo), ma « non sembra attualmente autorizzato » per gli immobili situati nel Principato (in applicazione dell’articolo 3, comma 2 del Codice civile)[29] ;
  • la professio juris non esclude il rinvio alla legge monegasca[30] (secondo la giurisprudenza, la scelta di legge designa le regole successorie, ma anche quelle di diritto internazionale privato del Paese di cui il de cuius è cittadino) ;
  • la professio juris non comporta la professio fori, ossia l’attribuzione della competenza a favore delle giurisdizioni dalla legge nazionale designata[31].

Il giudice conserva inoltre la facoltà di non applicare la legge straniera resa competente in favore della legge monegasca, con la motivazione che la sua applicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico monegasco (principi nazionali considerati come fondamentali, come la riserva ereditaria[32]). Questa eccezione dell’ordine pubblico si applica pienamente alle situazioni costituite a Monaco, quando si tratta di applicare direttamente sul territorio monegasco una legge che urta le concezioni essenziali del suo ordine giuridico. Quanto sopra risulta attenuato se si tratta unicamente « di lasciare produrre a Monaco gli effetti di diritti regolarmente acquisiti all’estero, in conformità della legge applicabile secondo la regola di conflitto monegasca [33], dopo una valutazione in concreto.

Infine le regole di diritto internazionale privato monegasco non avranno alcun effetto sulla richiesta di conoscere se un’autorità straniera è o meno (secondo le sue proprie regole di conflitto) competente sulla successione. Il fatto che una giurisdizione straniera avrebbe ritenuto ugualmente la sua competenza per un’istanza simile, non ha effetti sulla competenza del giudice monegasco, non essendo « ammessa la litispendenza internazionale per giurisprudenza costante »[34] nel Principato. Il giudice monegasco non deve più ricercare se le sue decisioni saranno o meno riconosciute all’estero [35].

Un esame più dettagliato del Regolamento (UE) N° 650/2012 permetterà di fornire una panoramica sulle possibili interferenze con le regole di diritto internazionale monegasco.

 

II. Gli effetti del Regolamento europeo dal punto di vista del Principato

Il luogo di residenza abituale del de cuius al momento del decesso è il principale criterio di collegamento preso in considerazione dal Regolamento europeo[36]. Uno Stato membro vincolato dal Regolamento potrà dunque vedere adita la propria giurisdizione sull’intera successione, e applicare il proprio diritto nazionale. Qualora il defunto avesse la propria residenza abituale in uno Stato terzo, altri criteri di competenza permetterebbero tuttavia ad uno Stato membro di essere competente sulla successione nella sua integralità, o almeno in parte. Anche la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale del defunto (che può essere anche quella di uno Stato terzo) è in via di principio applicabile, tuttavia un rilievo è lasciato alla legge dello Stato di cui il de cuius era cittadino: l’ammissione della professio juris costituisce per la maggiorparte degli Stati membri una delle novità più significative del Regolamento.

Nel quadro delle relazioni con il Principato, di tradizione scissionista, sono previsti la dissociazione tra foro e legge applicabili, così come i conflitti di giurisdizione, nonostante il regolamento tenga in considerazione la competenza degli Stati terzi sui beni situati sul loro territorio. Quanto al riconoscimento delle decisioni monegasche, una domanda di exequatur in uno Stato europeo continuerà ad essere retta dalle regole interne di questo stesso Stato o dalle convenzioni internazionali applicabili[37].

 

2.1. Le regole europee di risoluzione dei conflitti

La competenza di uno Stato vincolato dal Regolamento sull’intera successione può essere fondata sulla residenza abituale del defunto al momento del decesso (articolo 4), sulle regole particolari  in caso di scelta della legge operata dal defunto (articoli 5-7), sulla presenza di beni ereditari sul suo territorio (articolo 10), o ancora sulla necessità (articolo 11), nonostante la possibile competenza di uno Stato terzo :

  • le giurisdizioni di uno Stato vincolato dal Regolamento hanno una competenza generale a decidere sull’intera successione, dal momento che il defunto vi aveva la propria residenza abituale al momento del decesso (articolo 4), comprendendo quindi anche i beni di qualsiasi natura siti in Stati terzi ;
  • nell’ipotesi in cui il de cuius cittadino di uno Stato membro avesse scelto la legge dello Stato di cui era cittadino per regolare l’intera successione[38], le giurisdizioni di questo Stato potranno dichiararsi competenti (forum legis) nei seguenti casi: – le parti della procedura hanno convenuto di conferire la competenza alla giurisdizione dello Stato membro tramite un accordo di elezione del foro (articolo 7, b)[39] o l’hanno espressamente accettata al momento della loro costituzione (articolo 7, c) ; –  la giurisdizione dello Stato membro della residenza abituale o della localizzazione di una parte dei beni ha dichiarato la propria incompetenza (articolo 7, a) su domanda di una delle parti del procedimento (articolo 6, a)[40] ;
  • se il defunto aveva la residenza abituale in uno Stato terzo e ha lasciato dei beni ereditari in uno Stato membro, quest’ultimo potrà: – sia decidere sull’intera successione, se il defunto possedeva la cittadinanza di detto Stato membro (articolo 10, § 1, a), o se la sua precedente residenza abituale negli ultimi cinque anni era stabilita in detto Stato membro (articolo 10, § 1, b) ; –  sia decidere in maniera residuale sui soli beni situati sul suo territorio,  se le condizioni precendenti non sono soddisfatte e se nessun altro Stato membro è competente (articolo 10, § 2) ;
  • a titolo eccezionale, nell’ipotesi in cui un procedimento non potrà essere ragionevolmente intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo [41], uno Stato membro è competente sulla successione (forum necessitatis) se, da una parte, nessun altro Stato membro è competente secondo le altre disposizioni del Regolamento, e, dall’altra, il suo collegamento con la causa è sufficiente (articolo 11).

Il Regolamento rende possibile una limitazione del procedimento quando alcuni beni sono situati in uno Stato terzo (articolo 12), al fine di prendere in considerazione le regole di diritto internazionale privato di questo Stato. La giurisdizione dello Stato membro adita per decidere sulla successione ha in effetti la facoltà di astenersi dal decidere su uno o più di tali beni, a una duplice condizione: – su richiesta di una delle parti ; –  la decisione resa dalla giurisdizione di uno Stato membro competente su questi beni rischia di non essere riconosciuta o di non essere dichiarata esecutiva in tale Stato terzo[42]. Questa fattispecie potrebbe trovare applicazione nel caso di immobili situati a Monaco, dal momento che il Principato rivendica una competenza giurisdizionale esclusiva su tali beni.

Per quel che concerne le regole di conflitto di legge, il Regolamento pone il principio di una loro applicazione universale ricordando che la legge designata dallo stesso Regolamento si applica anche nel caso in cui detta legge sia quella di uno Stato terzo (articolo 20), e « regola l’intera successione » (articolo 23). Queste regole sono poste sulla residenza abituale del defunto, sui collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato (articolo 21), e sulla nazionalità del de cuius (articolo 22) :

  • secondo la regola generale, si applica la legge dello Stato (membro o terzo) nel quale il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso (articolo 21, § 1)[43] ;

Nell’ipotesi in cui la legge di uno Stato terzo è designata dal Regolamento, quest’ultimo si riferisce all’applicazione « delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato » (articolo 34, § 1)[44], a condizione che queste ultime operino un rinvio: – sia alla legge di uno Stato membro; – sia alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge sulle successioni (ossia le norme di diritto internazionale privato le quali  non rinviano ad altra legge).

  • a titolo eccezionale, le regole materiali[45] applicabili alla successione possono essere quelle di un altro Stato rispetto a quello dove il defunto aveva la sua ultima residenza abituale: deve risultare dall’insieme delle circostanze che il defunto presentava con questo Stato dei legami manifestamente più stretti (articolo 21, § 2)[46] ;
  • infine, il de cuius può scegliere la legge materiale sulle successioni [47] dello Stato (o di tutti gli Stati) di cui possiede la nazionalità (Stato membro o Stato terzo) [48], per regolare l’intera successione (articolo 22)[49].

La professio juris è valida se il defunto è cittadino dello Stato che designa al momento in cui ha posto in essere la scelta o al momento del suo decesso. Dal punto di vista formale, la scelta deve essere « formulata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione[50]» (articolo 22, § 2).

Per quanto riguarda gli effetti della professio juris, dimora una incertezza nell’ipotesi in cui lo Stato della residenza abituale, competente per la successione, protegga secondo la propria legge certe persone (come i legittimari), mentre la legge dello Stato di cui il de cuius è cittadino non prevede alcuna protezione. Le disposizioni relative alla professio juris non comportano, a questo proposito alcuna limitazione. E’ tutt’ora discusso il fattto che l’applicazione da parte dello Stato del foro di una riserva di ordine pubblico comporti una limitazione (articolo 35)[51] [52].

 

II.2. Esempi d’interferenza con le regole monegasche

Nel caso di successioni legate a Monaco e ad uno Stato vincolato dal Regolamento, esclusi gli immobili che non sono siti a Monaco (che non rientrano nella competenza del giudice monegasco), gli altri beni ereditari potrebbero essere l’oggetto di procedure parallele, come illustrato per esempio qui di seguito.

De cuius domiciliato/residente abitualmente a Monaco al momento del proprio decesso che lascia dei beni in uno Stato vincolato dal Regolamento

Dal punto di vista monegasco, i suoi giudici sono competenti sulla successione di beni immobili esclusivamente siti a Monaco (disposizioni monegasche), e sulla successione di beni mobili in generale (regole materiali e di conflitto di legge dello Stato di nazionalità del de cuius), quale sia la nazionalità del de cuius. Se il de cuius è cittadino di uno Stato europeo vincolato al Regolamento, il giudice monegasco dovrà applicare le regole europee di conflitto alla successione dei beni mobili.

Dal punto di vista del Regolamento, se il de cuius ha la nazionalità dello Stato membro sul cui territorio sono situati i beni ereditari, o se il de cuius (di nazionalità di un altro Stato, membro o terzo) aveva precedentemente risieduto in questo Stato in maniera abituale nei cinque anni precedenti al ricorso alle sue autorità, questo conserva la possibilità di essere competente sull’intera successione (prima ipotesi). L’utilizzo dell’articolo 12 del Regolamento permetterà di attenuare il conflitto : alla richiesta di una delle parti, la giurisdizione dello Stato membro potrà decidere di dichiararsi incompetente relativamente ai beni situati a Monaco, in quanto è prevedibile che la sua decisione non sarà esecutata. In mancanza di una tale nazionalità o residenza, il Regolamento conferisce ad uno Stato membro una competenza residuale sui beni ereditari siti sul suo territorio (seconda ipotesi). Il giudice monegasco non essendo competente sulle successioni relative a beni immobili situati all’estero, il principale punto di frizione concernerebbe i beni mobili situati nel territorio dello Stato membro.

Se la giurisdizione di uno Stato membro si è dichiarata competente, nonostante l’ultima residenza abituale del de cuius fosse a Monaco, la stessa potrà scartare l’applicazione della legge monegasca. Per esempio, nel caso in cui il defunto avesse recentemente spostato la sua residenza abituale nel Principato senza ivi tessere dei legami stretti prima del suo decesso, lo Stato membro potrebbe considerare che l’insieme delle circonstanze dimostrano che il de cuius aveva dei legami manifestamente più stretti con questo, e applicare il proprio diritto successorio. Una tale applicazione può essere evitata dal de cuius che designi il diritto materiale del proprio Stato (o di uno dei suoi Stati) di cui è cittadino come applicabile all’intera successione (professio juris).

De cuius domiciliato/residente abitualmente in uno Stato vincolato dal Regolamento al momento del proprio decesso e che lascia dei beni a Monaco

Dal punto di vista monegasco, il giudice monegasco ha competenza esclusiva a decidere sugli immobili della successione situati a Monaco, ai quali si applica il diritto successorio monegasco.

Dal punto di vista del Regolamento, lo Stato membro nel quale il de cuius aveva la sua ultima residenza abituale è in principio competente per decidere sull’intera successione, indipendentemente dalla nazionalità del de cuius. Se quest’ultimo è cittadino di un altro Stato vincolato dal Regolamento e ha scelto la legge dello Stato di cui è cittadino per regolare l’intera successione, lo Stato di cui è cittadino potrà tuttavia stabilire la sua competenza alle condizioni previste dal Regolamento (forum legis).

Essendo prevedibile che una decisione dello Stato vincolato dal Regolamento relativamente agli immobili siti a Monaco non potrà essere esecutata nel Principato, l’utilizzo dell’articolo 12 del Regolamento su domanda di una delle parti permetterà allo Stato vincolato di dichiararsi incompetente per quel che concerne questi beni.

In assenza della professio juris (diritto successorio dello Stato di cui il de cuius era cittadino), o di un legame più stretto e manifesto con un altro Stato rispetto a quello dell’ultima residenza abituale (diritto successorio di questo Stato), il diritto successorio in generale applicabile è quello dello Stato membro dell’ultima residenza abituale.

Nelle situazioni illustrate, le nozioni di domicilio, così come inteso a Monaco, e della residenza abituale secondo la concezione europea, sono assimilabili. Nonostante siano concetti simili[53], questi potrebbero ricevere una accezione differente. Non è escluso che una persona possa per esempio essere considerata al momento del suo decesso domiciliata a Monaco, pur avendo la residenza abituale in uno Stato vincolato dal Regolamento. Qualora le autorità dello Stato membro si ritenessero competenti sull’intera successione, esisterebbe un conflitto positivo di competenza con il giudice monegasco sulla successione relativamente agli immobili siti a Monaco, oltre che sulla successione dei beni mobili. Come nelle situazioni sopra illustrate, il ricorso all’articolo 12 del Regolamento permetterebbe di risolvere il conflitto riguardante i beni situati nel Principato.

 


[1] Articole 1, § 1 del Regolamento. Il Regolamento è applicabile alle successioni « a causa di morte » (l’assenza e la scomparsa possono costituire altre due cause di apertura della successione). Il 2 comma elenca le materie escluse dal campo di applicazione del Regolamento (ad esempio i regimi matrimoniali, le donazioni, le obbligazioni alimentari). Vedere anche i « considerando » 10 e 19 del preambolo. Osservare che il trust non è escluso in maniera generale.

[2] « Considerando » 9 del Regolamento. Una successione testamentaria non è interamente regolata dalla legge. In mancanza di testamento, o per  completarlo, i beni sono disciplinati secondo l’ordinamento legalmente stabilito (a Monaco, dagli articoli 614 a 619 del Codice civile).

[3] « Considerando » 7 del Regolamento.

[4] Metodo che risolve il problema della scelta del Tribunale competente per conoscere un litigio che presenta dei legami con più Stati.

[5] Metodo che risolve il problema della scelta del Tribunale competente per conoscere un litigio che presenta dei legami con più Stati.

[6] Documento standardizzato destinato ad essere utilizzato dagli eredi o legatari, dagli esecutori testamentari o dagli amministratori dell’eredità per provare la loro qualità e/o i loro diritti in un altro Stato membro (articolo 63). Riveste un carattere sussidiario (facoltativo, il « certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri », articolo 62, §§ 2 et 3). La sua durata e la sua validità sono limitate  a 6 mesi (articolo 70, § 3).

[7] Vedere per esempio TPI, PO contro WY, 16/01/2014 e SB contro Vve AB, EB, 11/06/2015 (richiamo del principio dell’elaborazione sovrana di disposizioni di competenza internazionale).

[8] La Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie vincola 42 Stati (non Monaco). Quella del 02/10/1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni è entrata in vigore in 3 Stati (Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia). Quella del 01/08/1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte è stata ratificata solo dai Paesi Bassi.

[9] Il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non sono vincolati dal Regolamento (« Considerando » 82 e 83) conformemente alla loro posizione in riferimento allo spazio libertà, sicurezza e giustizia (articoli 1 e 2 dei protocolli n° 21 e 22 annessi al Trattato sull’UE e al Trattato sul funzionamento dell’UE). Questi sono Stati terzi ai sensi del Regolamento.

[10] Germania, Austria, Spagna, Stati Baltici, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Pologna,  Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Repubblica Ceca (anche Danimarca, Svizzera, Giappone, Egitto, Argentina, Perù, Paraguay…).

[11] Per es. Conti bancari, opere d’arte, gioielli.

[12] Per es. appartamenti, ville, garage, cantine, terreni, boschi.

[13] Defunto la cui successione è aperta.

[14] Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Lussemburgo, Malta, Romania (anche Irlanda, Regno Unito e altri Paesi anglosassoni, Russia, Romania, Cina, Turchia…).

[15] I notai o l’anagrafe possono esercitare delle « funzioni giudiziarie » o agire « su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria » (articolo 3, § 2), come redigere certificati successori o altri atti notori.

[16] Una lite pendente davanti ad una giurisdizione competente è rinviata davanti ad altra giurisdizione ugualmente competente.

[17] Legame stretto che esiste tra due domande distinte.

[18] Certi Stati d’Europa hanno optato per accorpare le disposizioni di diritto internazionale privato (Legge svizzera del 18/12/1987, Legge italiana del 31/05/1995, legge tedesca del 25/07/1986 e 21/05/1999, Codice belga del 16/07/2004). Per le specificità di diritto internazionale privato monegasco, vedere : Catherine Mabrut, « Particularismes des contentieux monégasques », Les Annonces de la Seine, n° 56, 10/10/2011 ; Renaud de Bottini, « Regards sur le droit monégasque des conflits », Revue de Droit Monégasque, N°5, 2003 ; Géraldine Gazo, Le statut personnel en droit international privé monégasque, Thèse dact., Université Panthéon-Assas Paris II, 2001 ; Robin Svara, Le nouveau droit international privé monégasque, Mémoire de Master, Université Panthéon-Assas Paris II, 2013.

[19] Il domicilio è fissato nel luogo dello stabilimento principale (articole 78 del Codice civile). Es. Dei criteri che possono essere presi in considerazione dai giudici : anzianità e continuità dello stabilimento, fissazione degli interessi (CA, Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances c/ Dame R. ès-qualités et Dame de J., 17/04/1972), centro degli affari (TPI, Dame M.-C. c/ Cts M., 23/07/1976), luogo della conservazione degli interessi e intenzione di fissare il proprio stabilimento principale (TPI, C.M. c/ Dame S. Vve M., 03/05/ 1984),  centro degli interessi e delle attività (TPI, V. et C. c/ hoirs C., 21/02/1991), luogo di lavoro e di vita (CA, B. c/ S.B., S., G., K., G., 17/02/1998). Distinzione del domicilio ai sensi fiscali (TPI, Sieur K. c/ Dame B., Dame C., Cts H., 28/03/1985).

[20] CA, B. c/ S.B., S., G., K., G., 17/02/1998.

[21] Domande tra coeredi (CA, K. c/ Dame M., 20/03/1990) o di terzi contro un erede o un esecutore testamentario (articolo 3, 3° cpc) ; azioni fondate su delle obbligazioni nate a Monaco (TPI, PO c/ WY, 16/01/2014 – azione di un erede contro l’esecutore testamentario) o che ivi devono essere eseguite (articolo 3, 2°). Il luogo di apertura della successione determina anche la competenza dei notai.

[22] TPI, Cts M. c/ M., 10/06/1999.

[23] TPI, C.M. c/ Dame S. Vve M., 03/05/1984 (domanda di exequatur di una divisione  – decisione italiana).

[24] CA, B. c/ B., 05/10/1993 (incompetente per l’azione in rapporto di liberalità – al contrario, il prezzo pagato da un coerede, controparte di un immobile situato all’estero, venduto dal de cuis quando ancora era in vita, costituisce un valore mobiliare che può essere oggetto di un’azione davanti alla giurisdizione monegasca) ; TPI, M. c/ M. Vve J., J.-E.M, 09/07/1992 (incompetente per decidere sulla divisione).

[25] Per es. sfera delle persone chiamate all’eredità ed il loro ordine di chiamata, rappresentazione successoria, determinazione delle parti dell’eredità, riserva ereditaria, quota disponibile, diritti del coniuge ancora in vita, condizioni di validità (forma e contenuto) di un testamento.

[26] TPI, L. c/ H., 23/02/1995 ; TPI, Cts M. c/ M., 10/06/1999.

[27] Rinvio operato dalla legge monegasca alla legge nazionale del defunto. TPI, M. c/ M. Vve J., J.-E.M, 09/07/1992 ; TPI, Premier ministre de la République turque c/ Dame M.-K., Hoirs R., A., 07/05/1992 ; TPI, L. c/ H., 23/02/1995 ; CA, M. D.V. c/ G.M., 30/05/2000.

[28] CA, 17/04/1972, Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances c/ Dame R. ès-qualités et Dame de J. (prima applicazione giurisprudenziale del rinvio : la nozione di legge applicabile – belga nel caso di specie – integra non solo le regole di conflitto derivanti dalla legislazione in vigore, ma anche quelle create dalla giurisprudenza) ; TPI, Premier ministre de la République turque c/ Dame M.-K., Hoirs R., A., 07/05/1992 (rinvio parziale del diritto turco verso le leggi (per gli attivi mobili della successione) monegasche, svizzere, tedesche, francesi) ; CA, M. DV. c/ G.M., 30/05/2000 (rinvio della legge belga alla legge monegasca).

[29] CA, p. HA. veuve SO c/ Mme f. SO. et Mme n. SO. Épouse RA., 17/06/2014 ; TPI, L. c/ H., 23/02/1995.

[30] CA, p. HA. veuve SO c/ Mme f. SO. et Mme n. SO. Épouse RA, 17/06/2014. Designazione della legge sudafricana per testamento autentico – Legge monegasca considerata applicabile per rinvio).

[31] TPI, PO c/ WY, 16/01/2014 (scelta del defunto della legge e della competenza svizzera – rinvio escluso in matiera giurisdizionale.

[32] Minima parte dell’eredità che spetta di diritto agli eredi riservatari. CA, p. HA. veuve SO c/ Mme f. SO. et Mme n. SO. Épouse RA, 17/06/2014 (ricorda che la riserva d’eredità è d’ordine pubblico – il de cuius, di nazionalità belga e sudafricana, aveva designato la legge sudafricana che non prevede alcuna riserva ereditaria, al contrario della legge belga – intento fraudolento non provato).

[33] TPI, L. c/ H., 23/02/1995 (trattandosi di soli beni situati in Germania, il giudice non ha annullato i patti successori futuri proibiti dall’articolo 985 del Codice civile, ma ammessi dalla legge tedesca,  ed ha ritenuto valide le successioni immobiliari e mobiliari aperte in Germania « per definitivamente devolvere ai legittimi beneficiari »).

[34] TPI, Sieur K. c/ Dame B., Dame C., onsorts H., 28/03/1985.

[35] TPI, PO c/ WY, 16/01/2014.

[36] In linea con gli altri regolamenti europei di diritto internazionale privato (escluso « Bruxelles I »). Tuttavia al posto di definire la nozione di residenza abituale, è stato adottato un nuovo approccio. Il Preambulo propone dei parametri al fine di « rilevare un legame stretto e stabile con lo Stato interessato, tenuto conto degli obiettivi specifici del Regolamento » : le « circostanze della vita del defunto durante gli anni precedenti al suo decesso e al momento del  suo decesso » ; « la durata e la regolarità della presenza del defunto nello Stato interessato, oltre alle condizioni e alle ragioni della sua presenza » (Considerando 23). Un defunto « emigrato in un altro Stato per ivi lavorare, a volte per un lungo periodo […] potrebbe essere considerato come se avesse avuto sempre la sua residenza abituale nel suo Stato d’origine, nel quale si trovava il centro degli interessi della sua vita familiare e sociale ». Nel caso di vita alternata in più Stati o di viaggi da uno Stato all’altro senza stabilirsi in maniera permanente, possono essere presi in considerazione come criteri di valutazione la nationalità o il luogo dove sono situati i beni principali (Considerando 24).

[37] Come la Convenzione franco-monegasca del 21/09/1959 relativa all’aiuto reciproco giudiziario.

[38] Conformemente all’articolo 22 del Regolamento. Vedere infra, p. 7 (professio juris).

[39] Conformemente all’articolo 5, l’elezione del foro è possibile soltanto nel caso in cui il de cuius abbia scelto la legge dello Stato di cui è cittadino ed a favore dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. La giurisdizione dello Stato di residenza abituale adita deve in questo caso imperativamente dichiarare la propria incompetenza (articolo 6, b).

[40] La giurisdizione della residenza abituale del defunto (articolo 4) o della localizzazione di una parte dei beni (articolo 10) non è obbligata a dichiararsi incompetente (articolo 6, a) a favore dello Stato membro di cui ha la nazionalità.

[41] Rimedio ad una situazione di diniego di giustizia, « per esempio in caso di una guerra civile o nel caso in cui non si possa ragionevolmente attendere che un beneficiario introduca o conduca una procedura » nello Stato terzo (Considerando 31).

[42] Il Regolamento non pone come condizione che lo Stato terzo interessato si riservi una competenza esclusiva sui beni in questione.

[43] Per es. un de cuius di nazionalità tedesca che ha stabilito la sua residenza abituale in Francia, muore in Spagna durante le sue vacanze, e lascia un conto corrente bancario a Monaco oltre a degli immobili in Francia ed in Germania. Il diritto successorio francese si applica in principio alla totalità dei suoi beni.

[44] Il rinvio è impossibile tra gli Stati membri del Regolamento, dato che quest’ultimo unifica le regole di conflitto.

[45] Il rinvio è inapplicabile in questa ipotesi (articolo 34, § 2).

[46] Come il caso «in cui per esempio, il defunto si era stabilito nello Stato della sua residenza abituale poco prima del suo decesso » (considerando 25). O ancora, il caso di un defunto distaccato dal suo datore di lavoro nello Stato della sua residenza abituale, che deve tornare nel suo Stato d’origine al momento in cui si è verificato il decesso. La legge della residenza abituale può anche avere solo un legame accidentale con la successione. Per es. un francese che per ragioni professionali ha la residenza abituale in Belgio, decede in Francia dove risiedono sua moglie e i suoi figli e dove possiede un immobile e dei conti bancari. I legami più stretti intrattenuti dal de cuius con la Francia giustificherebbero l’applicazione della legge francese sulle successioni piuttosto che di quella belga.

[47] La scelta della legge dello Stato di cui si è cittadini esclude le regole di diritto internazionale privato. Il rinvio non è applicabile in questa ipotesi (articolo 34, § 2).

[48] Se dispone di più nazionalità, il de cuius ha la libera scelta, la nozione di nazionalità effettiva non è presa in considerazione.

[49] Il Regolamento non prevede la possibilità di sottomettere la successione a delle leggi differenti, secondo la natura dei beni (mobili o immobili), ricorrendo professio juris.

[50] La scelta implicita può essere ammessa nel caso di un « riferimento a disposizioni specifiche della legge dello Stato di cui è cittadino » o se questa è menzionata « in altro modo » (Considerando 39), per es., tramite il richiamo ad un’istituzione caratteristica del suo diritto nazionale. La lingua di redazione potrebbe essere un parametro.

[51] Lo Stato membro del foro puó eccezionalmente non applicare la legge designata dal Regolamento se, dopo una verifica in concreto, il risultato risulta incompatibile con il suo ordine pubblico (per es., gli effetti delle disposizioni discriminatorie fondate su sesso, religione, carattere legittimo della filiazione, primogenitura.

[52] Vedere per es., l’analisi dell’articolo 22 di Andrea Bonomi, in Andrea Bonomi, Patrick Wautelet, Le droit européen des successions, Bruylant, Bruxelles, 2013. La questione della facoltà del de cuius di diseredare i propri figli è stata oggetto di numerose dissertazioni.

[53] Vedere supra le note 19 (esempio di criteri di valutazione del « domicilio » utilizzato dalle giurisdizioni monegasche) e 36 (criteri di valutazione della « residenza abituale » indicate nel Preambolo del regolamento (UE) N° 650/2012).

 
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