Introduzione del contratti di solidarietà civile nel diritto monegasco

01/2020

La legge n. 1.481 del 17 dicembre 2019 relativa ai contratti di solidarietà civile [contrats de solidarité civile] (votata il 4 dicembre 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di Monaco il 27 dicembre 2019) è il risultato del disegno di legge n. 974 relativo al contratto di convivenza (presentato in seduta pubblica il 20 giugno 2018), che ha trasformato[1] il disegno di legge n. 207 relativo al patto di convivenza (adottato il 27 ottobre 2016).

La nuova categoria dei contratti di solidarietà civile comprende due tipi di contratti:

Contratto di convivenza [contrat de vie commune] destinato a due persone, indipendentemente dal loro sesso, che vivono in un’unione libera (conviventi);

Contratto di coabitazione [contrat de cohabitation] destinato a due membri della stessa famiglia che vivono sotto lo stesso tetto (coabitanti).

La conclusione del contratto è aperta ai conviventi ed ai coabitanti che non sono vincolati da un altro contratto di solidarietà civile o di matrimonio (anche di diritto straniero), con il requisito di un collegamento con il Principato (domicilio a Monaco o nazionalità monegasca di uno dei conviventi o, nel caso di coabitante, un tetto comune a Monaco antecedente alla conclusione del contratto).

La conclusione di un contratto di convivenza o di coabitazione sarà possibile a partire dal 28 giugno 2020.

La legge n. 1.481 fa eco alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare, Oliari e altri c. Italia, sentenza del 21 luglio 2015 – Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11) che ha stabilito “l’obbligazione positiva per gli Stati che non consentono il matrimonio omosessuale di fornire un quadro giuridico specifico per il riconoscimento e la tutela dell’unione delle coppie omosessuali”.[2]

Dispositivo:

• Formazione, modifica, effetti (obbligo di contribuire ai bisogni correnti, effetti patrimoniali), risoluzione (cause, condizioni, conseguenze) dei contratti di solidarietà civile.

• Diritti e obblighi comuni al contratto di convivenza e al contratto di coabitazione (in materia sociale, penale, di procedura penale, civile, di procedura civile, di lavoro, di abitazione, di salute).

• Diritti e obblighi specifici del contratto di convivenza (in materia penale, di abitazione, di lavoro, fiscale, di previdenza sociale).

 

[1] Il Governo del Principato ha un periodo di 6 mesi dall’adozione di un disegno di legge da parte del Consiglio Nazionale per rendere nota la sua intenzione di trasformarlo, o meno, in un progetto di legge.

[2] Parere dell’Ufficio dell’Alto Commissariato per la tutela dei diritti, delle libertà e della mediazione (Disegno di legge n. 974 relativo al contratto di convivenza), p. 5.

 
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