Organizzazione concertata dell’orario die lavoro: Legge n. 1.505 del 25 giugno 2021

La legge n. 1.505 del 24 giugno 2021 sull’organizzazione concertata dell’orario di lavoro (JDM n. 8545 del 2 luglio 2021) è il risultato del disegno di legge n. 1025 sull’organizzazione concertata dell’orario di lavoro, ricevuto dal Consiglio Nazionale il 23 ottobre 2020, e approvato nella sessione pubblica del 17 giugno 2021.

In origine, la concertazione dell’orario di lavoro doveva essere utilizzata solo nel contesto di circostanze eccezionali legate all’epidemia COVID-19, per un periodo temporaneo di un anno.

Il meccanismo giuridico integra l’organizzazione concertata dell’orario di lavoro in modo permanente nel diritto monegasco. È aperto a:
– Stabilimenti industriali, commerciali, artigianali o agricoli
– Uffici ministeriali
– Professioni liberali
– Ospedali privati
– Aziende civili
– Unioni professionali
– Associazioni senza distinzione di forma o scopo.

L’orario di lavoro può essere distribuito da un contratto collettivo di lavoro o, in mancanza, da un accordo aziendale su un periodo di riferimento superiore alla settimana, che non può superare un anno. In questo caso, l’orario di lavoro di 39 ore costituisce la durata media settimanale del lavoro in questo periodo di riferimento.

La riorganizzazione dell’orario di lavoro attuata dal datore di lavoro in applicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un accordo aziendale si applica ai dipendenti che hanno concluso il loro contratto di lavoro prima dell’entrata in vigore della legge, in linea di principio, senza la necessità di concludere una modifica del contratto di lavoro.

Tuttavia, per i dipendenti che hanno firmato un contratto di lavoro con un orario di lavoro settimanale inferiore a 39 ore prima dell’entrata in vigore della legge, la disposizione del loro orario di lavoro è soggetta al loro accordo scritto.

Essendo il sistema una parte permanente del diritto sociale monegasco, le disposizioni relative all’organizzazione concertata dell’orario di lavoro sono direttamente integrate nei testi esistenti.

Testi modificati:

CONDIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SULL’ORARIO DI LAVORO > Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée(nuovo paragrafo 2 dell’articolo 1, nuovi articoli da 8-1 a 8-7)

• DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA NEGOZIAZIONE, LA CONCLUSIONE E LA CESSAZIONE DELL’ACCORDO AZIENDALE > Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée (comma 1 dell’art. 2 modificato, nuovi articoli da 2-1 a 2-9)

• PRINCIPIO DELL’INDIPENDENZA DELL’IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE DAL TEMPO EFFETTIVAMENTE LAVORATO > Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée (nuovo 2° comma dell’art. 1)

 

 

 
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