Panorama giuridico 2021

Monaco ǀ Civile ● Penale ● Pubblica ● Sociale ● Immobiliare & Edilizia

GIACCARDI & BREZZO Avocats è lieto di fornirvi una sintesi delle leggi pubblicate nel Journal de Monaco (JDM) nel 2021 che sono di particolare interesse per i professionisti e i residenti o dipendenti del Principato di Monaco (escluse le leggi relative alla pandemia Covid-19 e al bilancio)[1].

[1] Le seguenti leggi non sono presentate: Legge n. 1.509 del 20 settembre 2021 sulla vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19 per alcune categorie di persone (JDM n. 8557 del 24 settembre 2021); Legge n. 1.510 del 19 ottobre 2021 che fissa il bilancio per l’esercizio 2021 – rettifica (JDM n. 8561 del 22 ottobre 2021); Legge n. 1.519 del 23 dicembre 2021 che fissa il bilancio generale primitivo per l’esercizio 2022 (JDM n. 8571 del 31 dicembre 2021).

♦ Legge n. 1.511 del 2 dicembre 2021 che modifica la procedura civile (JDM n. 8569 del 17 dicembre 2021)

La legge n. 1.511 (69 articoli) è il risultato del disegno di legge n. 1028 (2021-1, 5 gennaio 2021) ricevuto dal Consiglio nazionale il 22 gennaio 2021 e votato il 24 novembre 2021.

Si tratta di una delle principali riforme già attuate in questo settore e “mira a contribuire a un sistema giudiziario leggibile, accessibile, rapido, moderno ed efficiente, sempre rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali, pietra angolare della procedura civile”. (Relazione al disegno di legge n. 1028, pag. 6).

La legge n. 1.511 aggiorna le disposizioni esistenti, apportando importanti innovazioni all’organizzazione e al funzionamento del processo civile. Le numerose modifiche apportate (principalmente al Codice di procedura civile) si basano sulla prassi giudiziaria monegasca e alcune si ispirano alla procedura civile francese.

Sono previste disposizioni transitorie per risolvere le questioni relative all’applicazione della nuova legge nel tempo (a seconda che il procedimento sia in corso alla data di entrata in vigore della legge o sia iniziato dopo la sua entrata in vigore). La legge n. 1.511 entra in vigore il 18 febbraio 2022 (due mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Monaco).

Obiettivi della legge n. 1.511:

> Evoluzione delle disposizioni in materia di invecchiamento;

> Abrogare le disposizioni obsolete;

> Rispondere alle legittime esigenze e aspettative delle parti in causa;

> Promuovere la composizione amichevole delle controversie;

> Ottimizzare la qualità della giustizia;

> Rispettare i requisiti della giurisprudenza della CEDU (libertà, difesa, principi fondamentali della procedura).


♦ Legge n. 1.513 del 3 dicembre 2021 sulla lotta contro le molestie e la violenza nelle scuole (JDM n. 8569 del 17 dicembre 2021)

La legge n. 1.513 (19 articoli) deriva dal disegno di legge governativo n. 1036, ricevuto dal Consiglio nazionale il 10 maggio 2021 e votato il 24 novembre 2021, a seguito del disegno di legge parlamentare n. 243 adottato il 2 dicembre 2019.

La legge n. 1.513 prevede una componente preventiva e di contrasto nell’ambito dell’educazione nazionale e una componente repressiva che riguarda minori e adulti, con l’arricchimento del reato di molestie e la creazione di altri reati che non sono specifici dell’ambiente scolastico ma che possono essere ad esso collegati (come il nonnismo, la provocazione al suicidio, il racket, il revenge porn).

L’entrata in vigore delle misure di prevenzione (modifiche alla legge n. 1.334 del 12 luglio 2007 sull’istruzione) è stata fissata all’inizio dell’anno scolastico successivo alla pubblicazione della legge n. 1.513.

Le disposizioni normative determinano, ove necessario, le condizioni di applicazione della legge n. 1.513.

Alcune disposizioni si ispirano al diritto francese.

Obiettivi della legge 1.513:

> Stabilire un approccio educativo globale per la prevenzione e la riduzione delle molestie e della violenza nelle scuole, che comprende nove componenti essenziali:

  • Ruolo di guida per lo Stato;
  • Formazione adeguata e regolare degli insegnanti;
  • Un approccio proattivo, attraverso azioni di sensibilizzazione e lo sviluppo di un “Piano di prevenzione e controllo”;
  • Un ambiente sicuro nelle scuole e nelle classi, sia psicologicamente che fisicamente, attraverso la gestione delle situazioni di bullismo;
  • Istituzione di meccanismi di segnalazione per gli studenti vittime di bullismo, servizi di supporto e assistenza;
  • Coinvolgimento di tutti gli attori della comunità educativa, compresi i genitori, e introduzione di nuovi attori nel processo di sostegno e assistenza;
  • Responsabilizzazione e partecipazione degli studenti;
  • Collaborazione e partnership tra il settore dell’istruzione e un’ampia gamma di partner (sanità, servizi sociali, ecc.);
  • Raccolta di “prove” e valutazione delle risposte.

> Completare l’arsenale penale, adattato alla personalità degli autori e alla gravità dei fatti, sia per i minori che per gli adulti.


♦ Legge n. 1.505 del 24 giugno 2021 sull’organizzazione concertata dell’orario di lavoro (JDM n. 8545 del 2 luglio 2021)

La legge n. 1.505 del 24 giugno 2021 sull’organizzazione concertata dell’orario di lavoro (7 articoli) è il risultato del disegno di legge governativo n. 1025, ricevuto dal Consiglio nazionale il 23 ottobre 2020 e votato durante la sessione pubblica del 17 giugno 2021.

Originariamente concepita dal Governo come strumento temporaneo limitato a un anno in risposta alle conseguenze economiche e sociali della crisi sanitaria, l’organizzazione concertata dell’orario di lavoro su un periodo di riferimento superiore alla settimana, che non può superare un anno, è stata finalmente integrata nella legislazione monegasca in modo permanente.

L’organizzazione dell’orario di lavoro attuata dal datore di lavoro in applicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un accordo aziendale adottato in conformità alla legge n. 1.505 si applica ai dipendenti che hanno stipulato il loro contratto di lavoro prima dell’entrata in vigore della legge, in linea di principio, senza la necessità di stipulare una modifica del contratto di lavoro. Tuttavia, per i dipendenti che hanno stipulato un contratto di lavoro con un orario settimanale inferiore a 39 ore prima dell’entrata in vigore della legge, l’organizzazione dell’orario di lavoro è soggetta al loro accordo scritto.

Qualsiasi contratto collettivo o accordo aziendale, o qualsiasi clausola di tale contratto o accordo, concluso o attuato in violazione delle disposizioni della Legge 1.505 è nullo.

Obiettivi della Legge 1.505:

> Incorporare uno strumento di gestione moderno, che offra una soluzione efficace ai problemi strutturali inerenti a determinati settori di attività e che sia vantaggioso per i datori di lavoro e i lavoratori.


♦ Legge n. 1.512 del 3 dicembre 2021 sull’acquisizione della cittadinanza per matrimonio (JDM n. 8569 del 17 dicembre 2021, Erratum JDM n. 8578 del 18 febbraio 2022)

La legge n. 1.512 (5 articoli) è il risultato del disegno di legge governativo n. 1038 presentato il 17 maggio 2021 all’ufficio del Consiglio nazionale e votato il 24 novembre 2021, a seguito del disegno di legge parlamentare n. 244 adottato il 2 dicembre 2019.

La durata del matrimonio necessaria per ottenere la cittadinanza monegasca viene estesa da 10 a 20 anni, per i matrimoni celebrati a partire dal 1 luglio 2022.

Il legislatore ha basato la sua decisione sulle statistiche dell’IMSEE che evidenziano l’aumento esponenziale del numero di monegaschi dal 1950 e per i prossimi cinquant’anni, osservando che sarà sempre più difficile costruire nuovi alloggi statali per i monegaschi.

Allo stesso tempo, nell’interesse dei bambini di nazionalità monegasca, viene aggiunta una graduatoria di priorità a favore del padre o della madre stranieri per l’impiego privato e pubblico.

Obiettivi della legge n. 1.512:

> Garantire la corretta integrazione dei coniugi nella comunità nazionale, consentendo al contempo di mantenere il modello sociale monegasco (aiuti e alloggi) a un elevato livello di qualità.


Legge n. 1.506 del 2 luglio 2021 che riconosce i “Bambini del Paese” (“Enfants du Pays”) e il loro contributo allo sviluppo del Principato di Monaco (JDM n. 8547 del 16 luglio 2021)

La legge n. 1.506 (articolo unico) deriva dal disegno di legge governativo n. 993, votato dal Consiglio nazionale in seduta pubblica il 30 giugno 2021, a seguito del disegno di legge parlamentare n. 231 adottato il 24 ottobre 2017.

La legge n. 1.506 non crea una nuova categoria all’interno della popolazione monegasca o una minoranza nazionale con diritti collettivi. Tuttavia, la definizione dello status di “Figli del Paese” non è solo simbolica, ma anche accompagnata da diritti concreti. Formalmente, questi diritti non sono inclusi nella Legge n. 1.506.

Il problema principale per i “bambini del paese” è la questione dell’accesso agli alloggi protetti. I loro diritti sono contenuti nella legge n. 1.235 del 28 dicembre 2000 sulle condizioni di locazione di alcuni locali residenziali costruiti o completati prima del 1° settembre 1947 e successive modifiche, che è stata riformata dalla legge n. 1.508 del 2 agosto 2021 sulla salvaguardia e la ricostruzione dei locali residenziali che rientrano nelle disposizioni della legge n. 1.235 del 28 dicembre 2000 (vedi sotto).

Obiettivi della legge 1.506:

> Riconoscere per legge il contributo dei “Bambini del Paese”;

> Definire l’espressione “Bambini del Paese”;

> Riecheggiare la costante preoccupazione delle autorità pubbliche di preservare un tessuto sociale stabile sul territorio del Principato, mantenendo una popolazione non monegasca con profondi legami con Monaco.


♦ Legge n. 1.508 del 2 agosto 2021 relativa alla salvaguardia e alla ricostruzione dei locali ad uso abitativo rientranti nelle disposizioni della legge n. 1.235 del 28 dicembre 2000, relativa alle condizioni di locazione di alcuni locali ad uso abitativo costruiti o completati prima del 1° settembre 1947, e successive modifiche (JDM n. 8550 del 6 agosto 2021)

La legge n. 1.508 (10 articoli) è il risultato del disegno di legge governativo n. 1006 approvato nella seduta pubblica del 21 luglio 2021, risultante dalla trasformazione del disegno di legge parlamentare n. 239 adottato il 20 agosto 2018.

La legge n. 1.508 mira a garantire la continuità del settore protetto per consentire alle “persone protette” di continuare a risiedere a Monaco a causa della loro nazionalità monegasca o dei loro legami speciali con il Principato. Introduce meccanismi giuridici che conciliano gli imperativi del diritto fondamentale di proprietà e quello dell’accesso prioritario all’alloggio.

La legge n. 1.508 si compone di quattro parti:

– Ridefinizione delle persone protette dalla legge 1.235;

– Possibilità per l’inquilino di destinare parzialmente un’abitazione soggetta alla Legge 1.235 all’esercizio di un’attività commerciale;

– Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni a demolire e ricostruire quando una o più abitazioni soggette alle disposizioni della Legge n. 1.235 sono soggette a lavori di demolizione completa. 235 sono soggette a lavori di demolizione completa;

– Due schemi per il reinsediamento dell’inquilino sfrattato, uno a carico dello Stato nel caso di lavori di demolizione totale, l’altro a carico del proprietario nel caso di lavori diversi dalla demolizione totale.

Obiettivi della Legge 1.508:

> porre fine alla scomparsa programmata di locali nel settore protetto a seguito di sviluppi immobiliari, conciliando gli interessi sociali ed economici;

> Assicurare la trasformazione e il rinnovamento del settore protetto per consentire, a lungo termine, alle categorie protette di vivere in edifici più confortevoli;

> Liberare, a lungo termine, il proprietario privato dai vincoli insiti nella legge 1.235, facendo svolgere allo Stato il ruolo sociale.


♦ Legge n. 1.507 del 5 luglio 2021 che stabilisce l’indennità compensativa di affitto per i locali disciplinati dalla legge n. 1.235 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche (JDM n. 8547 del 16 luglio 2021)

La legge n. 1.507 (5 articoli) è il risultato del disegno di legge governativo n. 1015 votato in seduta pubblica il 30 giugno 2021, che ha fatto seguito al disegno di legge parlamentare n. 242 adottato il 3 dicembre 2018.

L’indennità compensativa per l’affitto, un nuovo aiuto erogato dallo Stato, ha lo scopo di consentire ai piccoli proprietari di ottenere un reddito da locazione equivalente a quello dei proprietari che applicano gli affitti più alti nel settore protetto, che riguarda principalmente i locali ristrutturati.

L’entrata in vigore della legge 1.507 è stata fissata al 1 gennaio 2022.

Le sue condizioni di applicazione sono stabilite da ordinanze sovrane e decreti ministeriali.

Obiettivi della Legge 1.507:

> Rispondere a un’esigenza attuale riconoscendo, in termini politici e giuridici, che i proprietari del settore protetto subiscono una violazione dei loro diritti di proprietà, una perdita che lo Stato deve compensare, assumendo il suo ruolo sociale.

> Compensare gli effetti del regime di controllo degli affitti attraverso il sistema dei canoni di riferimento sui redditi da locazione dei locali residenziali nel settore protetto, in modo che i proprietari possano ottenere un reddito più equo.


Legge n. 1.514 del 10 dicembre 2021 che modifica alcune disposizioni della legge n. 1.357 del 19 febbraio 2009 che definisce il contratto “habitation capitalisation” [CHC] nel settore domanial, come modificata (JDM n. 9570 del 24 dicembre 2021)

La legge n. 1.514 (18 articoli) è il risultato del disegno di legge governativo n. 1034, ricevuto dal Consiglio nazionale il 26 aprile 2021 e votato il 2 dicembre 2021.

La legge n. 1.514 modernizza il quadro legislativo del CHC, che consente ai cittadini monegaschi di costituire un patrimonio trasferibile ai propri beneficiari, costituito sia da un capitale che da un diritto di abitazione, con l’obiettivo di renderlo più attraente per i beneficiari.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti in vigore alla data di entrata in vigore della legge n. 1.514.

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione di un CHC da parte dell’Administration des Domaines, dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 1.514 e a seguito di un rifiuto da parte dell’Amministrazione di una precedente richiesta di sottoscrizione, darà luogo all’istituzione e alla notifica di un CHC alle condizioni finanziarie e di prezzo stabilite alla data di questa nuova richiesta di sottoscrizione e in nessun caso alla data del rifiuto precedentemente notificato al richiedente.

Il Governo ha osservato che in 12 anni, non meno di 1.175 CHC – di cui 990 attualmente attivi – sono stati sottoscritti da monegaschi.

Obiettivi della legge n. 1.514:

> Fornire risposte alle difficoltà pratiche incontrate dai titolari di CHC;

> Consentire l’adattamento del CHC nel tempo, in base al background professionale o familiare del titolare o in caso di eventuale distruzione dell’appartamento, e la trasmissione del capitale a terzi in caso di decesso.


 

 
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