Responsabilità del titolare di una connessione Internet per mezzo della quale sono state commesse violazioni del diritto d’autore (diritto tedesco)

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 18 ottobre 2018, Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer, Causa C-149/17

Un giusto equilibrio tra diversi diritti fondamentali, vale a dire il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall’altra, viene  meno  qualora  sia  offerta una  protezione  quasi  assoluta  ai  familiari  del titolare  di  una  connessione  internet per  mezzo  della  quale  siano  state  commesse  violazioni  del diritto d’autore mediante una condivisione di file.

Se il giudice nazionale investito di un’azione per risarcimento danni non può richiedere prove relative ai familiari, i titolari del diritto d’autore devono poter disporre di un’altra forma di rimedio efficace, ad esempio potendo in questo caso, stabilire la responsabilità civile del titolare della connessione Internet in questione.

Il diritto dell’UE osta “ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata dal giudice nazionale competente, in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne abbia fatto.” 

• Diritto tedesco in questione

Articolo 97 della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz) del 9 settembre 1965, come modificato dalla legge del 1° ottobre 2013 :

“1. Chiunque illegittimamente leda il diritto d’autore o un altro diritto tutelato in base alla presente legge può essere chiamato dal danneggiato a rimuovere il danno o, in caso di pericolo di reiterazione, può essere assoggettato ad azione inibitoria. Il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio può essere rivendicato anche quando sorga per la prima volta un pericolo d’infrazione.

2. Chiunque agisca dolosamente o colposamente è tenuto a risarcire al danneggiato il danno che ne deriva. In sede di determinazione del risarcimento è possibile tener conto anche dell’utile conseguito con la violazione dall’autore della stessa. Il diritto al risarcimento del danno può essere calcolato anche sulla base dell’importo che l’autore della violazione avrebbe dovuto versare come adeguato compenso qualora avesse richiesto l’autorizzazione all’esercizio del diritto leso. Autori, redattori di pubblicazioni scientifiche (articolo 70), fotografi (articolo 72) e artisti interpreti o esecutori (articolo 73) possono chiedere un risarcimento economico secondo equità anche per un danno non patrimoniale”.

Secondo la giurisprudenza della Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof), così come interpretata dal giudice del rinvio, l’attore ha l’onere di affermare e provare la violazione del diritto d’autore commessa.

La Corte federale di giustizia considera inoltre sussistente una presunzione a carico del titolare di una connessione internet, secondo la quale questi è ritenuto l’autore di una siffatta violazione qualora, al momento in cui tale violazione ha avuto luogo, nessun’altra persona potesse utilizzare detta connessione.

Tuttavia, se la connessione internet non era sufficientemente protetta o era consapevolmente messa a disposizione di altre persone, tale presunzione di colpa del titolare di detta connessione non sussiste.

• Questioni pregiudiziali del Tribunale regionale di Monaco di Baviera I, Germania (Landgericht München I)

1) Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, debba essere interpretato nel senso che sussistono “sanzioni efficaci e dissuasive” contro le violazioni del diritto di messa a disposizione del pubblico di un’opera anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file, qualora questi indichi almeno un familiare che, oltre a lui, abbia avuto accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la natura dell’utilizzo di internet da parte di detto familiare.

2) Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE debba essere interpretato nel senso che sussistono “misure effettive finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale” anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file, qualora questi indichi almeno un familiare che, come lui, avesse accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la natura dell’utilizzo di internet da parte di tale familiare.

 

 
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