Riforma del diritto dell’autore di un’opera d’arte manoscritta, grafica e plastica sulla successiva vendita dell’originale

Proprietà intellettuale •  Mercato dell’arte • Diritto d’autore • Opere originali • Compenso • Vendite all’asta • Gallerie d’arte • Antiquari • Civile • Successione • Eredità

Contatto privilegiato:

Patricia BARRIN

La legge n. 1.526 del 1° luglio 2022 sul “diritto di seguito” (“droit de suite”) (6 articoli), pubblicata nel JDM n. 9599 del 15 luglio 2022, è il risultato del progetto di legge n. 1044 presentato il 14 settembre 2021 e approvato il 15 giugno 2022. Essa modifica la legge n. 491 del 24 novembre 1948 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche

Va notato che contemporaneamente è stato presentato il disegno di legge n. 1045 sul riconoscimento e il regime della proprietà delle opere intellettuali, che prevede la sostituzione della legge n. 491.


Ragioni di attrattiva rispetto ai Paesi vicini sono alla base della riforma del “droit de suite” in francese (“diritto di seguitto”), che corrisponde al diritto dell’artista di essere remunerato quando un professionista del mercato dell’arte rivende la sua opera.

L’obiettivo è quello di stabilire a Monaco condizioni equivalenti a quelle che regolano gli altri mercati europei dell’arte. Il regime e l’importo del “droit de suite” sono stati quindi riformulati alla luce della Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, con adattamenti a favore del mercato dell’arte a Monaco.


“Droit de suite” in breve:

Il “droit de suite” (nato in Francia su iniziativa del deputato André Hesse con la legge del 20 maggio 1920 che impone un diritto, a beneficio degli artisti, sulle vendite pubbliche di oggetti d’arte) è una specificità delle arti manoscritte, grafiche e plastiche. Gli autori di opere originali in questo campo (dipinti, collage, quadri, disegni interamente eseguiti dall’artista, incisioni, stampe, ecc.) non possono beneficiare del diritto di riproduzione o rappresentazione.

Pertanto, il “droit de suite” è la remunerazione che ricevono quando le loro opere vengono rivendute da un professionista del mercato dell’arte. Questo diritto consente loro di beneficiare del valore delle loro opere, il cui prezzo generalmente aumenta nel tempo, in base alle successive rivendite e all’aumento della reputazione dell’autore.


♦ Testi di riferimento a Monaco:

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, è stata resa esecutiva a Monaco con l’ordinanza sovrana n. 5.501 del 9 gennaio 1975. L’articolo 14ter, relativo al droit de suite sulle opere d’arte e sui manoscritti, prevede che tale protezione sia facoltativa, soggetta a reciprocità, e che le modalità e i tassi di raccolta siano determinati da ciascuna legislazione nazionale.

Prima di questa riforma, l’articolo 11-1 della legge n. 491 del 24 novembre 1948 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche (risultante dalla legge n. 1.035 del 26 giugno 1981) prevedeva che “gli autori di opere grafiche e plastiche hanno, nonostante qualsiasi cessione dell’opera originale, un diritto inalienabile di partecipazione ai proventi di qualsiasi vendita successiva di tale opera effettuata all’asta pubblica”, fissato al 3% del prezzo di vendita.


♦ Modifiche alla Legge n. 491 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche e al Codice Civile:

Definizione. Operazioni soggette al “droit de suite”:

Il “droit de suite”, di cui beneficiano l’autore o i suoi aventi diritto nonostante il trasferimento dell’opera originale, è definito come “un diritto inalienabile a partecipare ai proventi di qualsiasi vendita di un’opera dopo il primo trasferimento dell’opera da parte dell’autore o dei suoi aventi diritto, quando un professionista del mercato dell’arte agisce come venditore, acquirente o intermediario”.

Pertanto, non solo le aste (come prima della riforma), ma anche le vendite da parte di gallerie d’arte o antiquari rientrano nell’ambito del droit de suite. Il diritto di seguito non si applica alle vendite effettuate da persone che agiscono a titolo privato.

Opere interessate:

Il “droit de suite” è esteso alle opere originali scritte a mano (tenendo conto del fatto che anche i manoscritti originali possono essere scambiati a prezzi considerevoli sul mercato dell’arte), oltre alle opere grafiche o plastiche, che comprendono opere create e prodotte dall’artista stesso, ma anche copie che ha eseguito in quantità limitate o che sono state eseguite sotto la sua responsabilità (spesso il caso di bronzi o fotografie firmate).

È stato introdotto un elenco non esaustivo delle opere interessate: testi originali di opere letterarie o musicali, dipinti, collage, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, oggetti in vetro, fotografie, creazioni plastiche su supporti audiovisivi o digitali, ecc.

Prevedendo che l’opera grafica o plastica, soggetta al pagamento del “droit de suite”, possa avere un supporto digitale, la legge apre la porta allo sviluppo degli NFT, che hanno una quota crescente nel mondo dell’arte (token non fungibili, uno strumento di autenticazione e tracciabilità delle opere: l’acquirente riceve un token digitale verificato che prova che l’opera è un originale). La rivendita di un NFT associato a un’opera d’arte può comportare il pagamento di un diritto di seguito.

In deroga a ciò, il diritto di seguito non si applica quando il venditore ha acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di questa vendita e il prezzo di vendita non supera un valore soglia, il cui importo è fissato da un’ordinanza sovrana (l’art. 1, cifra 3 della Direttiva 2001/84/CE fissa tale importo a 10.000 euro).

Tassi del diritto di vendita:

La legge n. 491 prevede ora un sistema di tariffe decrescenti per fasce di prezzo. L’obiettivo è quello di conciliare i diversi interessi in gioco nel mercato delle opere d’arte originali e di ridurre il rischio di delocalizzazione delle vendite.

Per aumentare l’attrattività del mercato, le aliquote e il massimale sono leggermente inferiori a quelli previsti dall’articolo 4 della Direttiva 2011/84/CE (che si riferisce ai prezzi di vendita al netto delle imposte).

Senza poter superare l’importo di 12.000 euro (12.300 euro Direttiva 2001/84/CE), nel Principato di Monaco l’importo del droit de suite è così fissato:

  • 3% per i primi 50.000 euro del prezzo di vendita (4% Direttiva 2001/84/CE – in deroga, gli Stati membri possono applicare un tasso del 5%);
  • 2% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,1 e 200.000 euro (3% Direttiva 2001/84/CE);
  • 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,1 e 350.000 euro (1% Direttiva 2001/84/CE);
  • 0,25% per la fascia di prezzo di vendita compresa tra 350.000,1 e 500.000 euro (0,5% Direttiva 2001/84/CE);
  • 0,15% per la fascia di prezzo di vendita superiore a 500.000 euro (0,25% Direttiva 2001/84/CE).

Il prezzo di vendita al di sopra del quale le vendite sono soggette al diritto di seguito è specificato da un’ordinanza sovrana (la direttiva 2001/84/CE stabilisce che il prezzo di vendita minimo al di sopra del quale le vendite sono soggette al diritto di seguito non può superare i 3.000 euro).

Pagamento del diritto di seguito. Autorizzazione amministrativa preventiva per gli organismi di gestione collettiva dei diritti:

Il “droit de suite” dedotto dal prezzo di vendita è a carico del venditore (che realizza la plusvalenza).

La responsabilità del pagamento del “droit de suite” spetta a:

  • il professionista coinvolto nella vendita,
  • al venditore se la vendita avviene tra due professionisti.

Il professionista responsabile del pagamento del “droit de suite” è tenuto a informare della vendita dell’opera originale le persone che possono beneficiarne, quando ne conosce l’identità. In caso contrario, deve adottare le opportune misure di pubblicità con qualsiasi mezzo affinché queste persone si facciano avanti.

Gli operatori del mercato dell’arte (in qualità di venditore, acquirente o intermediario) sono tenuti a fornire all’autore (o all’organizzazione per la gestione collettiva del droit de suite) tutte le informazioni per la liquidazione delle somme dovute in base al “droit de suite” per un periodo di tre anni dalla vendita.

La raccolta del “droit de suite” da parte di un’organizzazione di gestione collettiva dei diritti è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva da parte del Ministro di Stato. Se l’organizzazione ha sede legale all’estero, l’autorizzazione può essere rilasciata solo se è rappresentata a Monaco:

  • da una persona fisica di nazionalità monegasca con domicilio a Monaco,
  • da una persona giuridica con sede legale a Monaco e gestita da una persona di nazionalità monegasca.

Le condizioni applicabili alle organizzazioni di gestione collettiva dei diritti mirano a fornire una migliore protezione del mercato dell’arte e a radicare l’attività nel Principato.

In caso di inadempimento dei loro obblighi, l’acquirente professionale e il venditore possono essere condannati in solido al risarcimento dei danni ai beneficiari del “droit de suite”.

Le misure di pubblicità e i metodi di calcolo del diritto alla riscossione sono specificati dall’Ordine sovrano.

Durata della tutela del “droit de suite” conferito agli eredi, legatari o aventi causa:

La durata della protezione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte è stata allineata a quella della Direttiva 2001/84/CE, e quindi estesa a 70 anni dopo la morte dell’autore (in precedenza 50 anni).

Trasferimento del diritto di seguito in caso di morte:

L’autore può ora disporre del suo diritto di seguito per testamento, ad esempio a beneficio di una fondazione, ma con riserva dei diritti degli eredi. La legge monegasca non conferisce al coniuge superstite lo status di erede riservato: il diritto di seguito può essere concesso al coniuge superstite per effetto delle norme di devoluzione previste dal Codice civile in assenza di testamento, oppure per effetto di un lascito a suo favore.

Se non ci sono eredi e non c’è un lascito del diritto di seguito, questo andrà al legatario universale (una persona estranea al defunto a cui viene attribuita per testamento la proprietà di tutti i suoi beni) o, in mancanza, al titolare del diritto morale.

Vengono specificate le regole per valutare l’importo del legato (al fine di evitare le difficoltà osservate nel diritto francese su questo punto): il valore del “droit de suite” è determinato in relazione al valore dell’opera alla data di apertura della successione.

Queste disposizioni si applicano alle successioni aperte :

  • dall’entrata in vigore della legge, o
  • prima dell’entrata in vigore della legge, quando alla chiusura della liquidazione dell’eredità non c’è nessun erede che sia stato debitamente investito del diritto di successione in applicazione delle regole di trasmissione del giorno della morte, e solo per le vendite effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge.

Condizioni applicabili agli autori e coautori stranieri per beneficiare del “droit de suite” :

Il beneficio del “droit de suite” è aperto nel Principato di Monaco agli autori e coautori stranieri e ai loro eredi, a condizione di reciprocità, cioè se la legislazione del loro paese di nazionalità protegge il “droit de suite” degli autori e coautori monegaschi (e dei loro eredi).

Gli autori e i coautori stranieri domiciliati a Monaco da almeno 5 anni possono richiedere la protezione del “droit de suite” ai sensi della legge n. 491, alle condizioni definite dall’ordinanza sovrana. La condizione di partecipazione alla vita dell’arte nel Principato di Monaco per almeno 5 anni, inizialmente prevista, è stata eliminata in quanto di natura soggettiva e fonte di insicurezza giuridica, ed è stata sostituita dalla condizione di residenza nel Principato.


 

 
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