Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Monaco e l’Italia

04.2015

Il 02/03/2015, il Principato di Monaco ha firmatodd con l’Italia un Accordo relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA)[1], accompagnato da un Protocollo all’Accordo e da una Dichiarazione Congiunta, formalizzando così il dialogo intrapreso dal 2009.

 


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• Tavola ricapitolativa dei meccanismi di scambio di informazioni (versione scaricabile).


 

►ANTEPRIMA DEL CONTENUTO

Gli impegni di cui sopra si inseriscono nel percorso intrapreso dal Principato verso la trasparenza fiscale e lo scambio automatico di informazioni, oltre che nel contesto di regolarizzazione del passato con l’Italia.

 

1. Una conclusione insita nella « tabella di marcia » del Principato

Questa conclusione era inevitabile vista la volontà politica di Monaco di essere pienamente conforme con lo standard internazionale sulla transparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali del Forum mondiale della OCSE. A tutt’oggi le convenzioni firmate da Monaco non sono sufficienti a coprire ancora interamente tutte le giurisdizioni. Tuttavia la Convenzione con l’Italia, nella sua qualità di tradizionale partner economico di Monaco (esclusa la Francia, é infatti al secondo posto dietro alla Svizzera, rappresentando il 9,3 % delle esportazioni ed é al primo posto per quanto riguarda le forniture, rappresentando ben il 25,5 % delle transazioni[2]), era per definizione inevitabile.

1.1. Accordo (TIEA)

Il Principato desiderava all’origine negoziare una Convenzione fiscale volta ad evitare la doppia imposizione (Double Taxation Convention, DTC) che comprendesse anche una clausola relativa allo scambio di informazioni. La scelta di un Accordo relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) l’ha finalmente introdotta, « consentendo di porre in essere un veloce meccanismo di scambio di informazioni che sembrava il più adatto allo scopo », tuttavia conservando le peculiarità proprie del diritto comune degli accordi TIEA. Se l’Accordo italo-monegasco è scrupolosamente costruito sul Modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell’OCSE[3], si riscontra tuttavia l’integrazione allo stesso di disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione sui redditi[4] ed a regolarizzare la situazione delle persone fisiche residenti in entrambi gli Stati contraenti[5].

L’Accordo prevede oltre allo scambio di informazioni su richiesta per un contribuente determinato[6], la possibilità di controlli fiscali all’estero[7].

1.2. Protocollo all’Accordo

Inoltre, il Protocollo all’Accordo (le disposizioni aggiuntive del quale fanno parte integrante dell’Accordo) si applica alle richieste dell’Italia su un gruppo identificato di contribuenti[8]. Queste domande di gruppo sono relative ai conti finanziari detenuti da persone residenti in Italia presso intermediari finanziari situati a Monaco. Dette domande sono autorizzate per il periodo compreso tra la data di firma dell’Accordo e la data in cui sarà attuato un accordo tra Monaco e l’Italia sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE[9].

1.3. Dichiarazione congiunta

La Dichiarazione congiunta allegata all’Accordo e al Protocollo contiene difatti un impegno politico chiaro per la messa a punto tra Monaco e l’Italia di una Nuova Diposizione di scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (AEOI12[10]), secondo il calendario stabilito a livello internazionale, ossia a partire dal 2018, così come dichiarato da Monaco al Forum mondiale di Berlino del 28-29 ottobre 2014. A tal proposito, i due Stati contraenti dovranno per quella data dotarsi di nuove basi giuridiche.

La prossima tappa per il Principato sarà quella di adattare le proprie disposizioni interne[11] al fine di poter ratificare la Convenzione multilaterale relativa all’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale (STE n° 127) cosìcome prevista dal Protocollo del 2010 (STE n° 208), il cui articolo 6 costituisce un fondamento giuridico per lo scambio automatico di informazioni[12].

 

2. Una conclusione già insita nel contesto di regolarizzazione del passato

Questo strumento si inserisce ugualmente nel contesto del Programma di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure Programme, VDP) previsto dalla Legge italiana n° 186/2014 relativa al rientro di capitali detenuti all’estero, entrata in vigore il 01 gennaio 2015.

2.1. Programma di collaborazione volontaria

Il programma summenzionato introduce una procedura sia per la regolarizzazione fiscale degli attivi illecitamente detenuti all’estero da contribuenti residenti fiscalmente in Italia, sia per la dichiarazione degli attivi posseduti all’estero da espletare alla fine di ogni anno. Dal 01 gennaio 2015 al 30 settembre 2015, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali[13] possono partecipare a detto Programma per regolarizzare la loro situazione fiscale [14] tramite un’imposta applicata a posteriori[15],  per le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014 in materia di imposte sul reddito, di tasse addizionali regionali e comunali, di imposte sostitutive, di imposte regionali sulle attività produttive e dell’IVA.

2.2. Soppressione dalla lista nera italiana

Sono previste delle sanzioni più gravose qualora gli attivi non dichiarati siano depositati negli Stati che compaiono nella lista nera italiana, cioé gli Stati con i quali l’Italia non ha concluso un accordo che preveda lo scambio di informazioni in materia fiscale conforme allo standard internazionale. Gli Stati che concludono questo tipo di accordo entro i 60 giorni seguenti all’entrata in vigore del Programma di collaborazione volontaria, come è il caso di Monaco, sono trattati come gli Stati elencati nella lista bianca[16]. La Dichiarazione congiunta precisa che l’Italia accorderà le migliori condizioni per quanto riguarda tutti gli attivi detenuti dalle istituzioni finanziarie di Monaco, ossia i contribuenti saranno sottomessi a delle sanzioni amministrative e penali minime[17].

La Dichiarazione congiunta indica inoltre che Monaco é immediatamente soppressa dalla lista nera relativa alla non deducibilità dei costi sostenuti nelle transazioni con le società site nei Paesi che non autorizzano lo scambio di informazioni[18]. Ciò elimina un ostacolo fiscale significativo riscontrato dalle imprese italiane che esercitano delle attività commerciali con Monaco, dal momento che d’ora in poi queste spese saranno deducibili.

Inoltre il fatto che il Principato sarà immediatamente inserito nella lista dei Paesi che hanno concluso un accordo che autorizzi lo scambio di informazioni[19], gli interessi dei titoli di Stato e delle obbligazioni private e pubbliche pagate ai residenti del Principato saranno esenti dalla ritenuta italiana alla fonte.

Infine l’attitudine di collaborare delle banche, degli intermediari finanziari, nonchè dei consulenti e dei loro dipendenti per la regolarizzazione del passato sarà presa in considerazione qualora una valutazione del loro comportamento si rendesse necessaria. La Dichiarazione congiunta ricorda che sia la legge italiana che quella monegasca ritengono responsabili i soggetti poc’anzi menzionati per le proprie infrazioni fiscali, invece non sono a priori passibili di sanzioni per le infrazioni commesse dai loro clienti.

 

TAVOLA RICAPITOLATIVA DEI MECCANISMI DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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[1] Tax Information Exchange Agreement.

[2] IMSEE, Statistiche 2014 dell’Osservatorio del commercio estero (scambio con il resto del mondo ad esclusione della Francia), 03/2015, pp. 12-13.

[3] Articoli dall’1 all’11, 13 e 14 dell’Accordo.

[4] Articolo 12, paragrafo 1 dell’Accordo. Il metodo d’eliminazione della doppia imposizione scelto è quello dell’imputazione : lo Stato di residenza calcola le imposte sulla base del totale dei redditi del contribuente, includendo anche quelli provenienti dallo Stato estero, con l’esclusione dei redditi che sono imponibili solo nello Stato estero. Si tratta delle elementi di reddito percepiti da una persona residente in Italia che sono imponibili a Monaco, l’ammontare della deduzione accordata dall’Italia « non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo ». Non è accordata alcuna deduzione qualora « l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta ». Si tratta degli elementi di reddito percepiti da una persona residente a Monaco che sono imponibili in Italia, la deduzione accordata da Monaco è solo quella corrispondente all’ «imposta pagata in Italia ». Questa deduzione non può tuttavia eccedere « la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, che é attribuibile al reddito percepito in Italia ».

[5] Articolo 12, paragrafo 2 dell’Accordo. La situatione di una persona fisica residente in entrambi gli Stati contraenti è determinata attraverso una gerarchia di criteri : a) abitazione permanente, centro degli interessi vitali ; b) soggiorno abituale ; c) nazionalità ; d) comune accordo di entrambi gli Stati, applicazione della legislazione nazionale.

[6] Articolo 5 dell’Accordo. Le informazioni rilevanti per un controllo, un’inchiesta o una investigazione specifica relativa ad un solo contribuente.

[7] Articolo 6 dell’Accordo.

[8] Conformemente all’Articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE ed ai commentari ad esso relativi, così come aggiornati il 17/07/2012. Una richiesta di gruppo volta ad ottenere delle informazioni su più persone che adottano lo stesso comportamento. La descrizione della situazione deve essere sufficientemente dettagliata perchè possa fondare il sospetto di frode fiscale e perchè possa nello stesso tempo permettere l’identificazione delle persone sulle quali si richiedono le informazioni.

[9] Articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo all’Accordo. Il modello comune di dichiarazione e le procedure di adeguata verifica si basano sul Modello di scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information), approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15/07/2014, che è a sua volta direttamente ispirato al Regolamento FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) previsto nel Codice fiscale degli Stati Uniti.

[10] Automatic Exchange Of Information.

[11] Le basi legali procedurali del Principato sono fissate con l’Ordinanza n° 2.693 del 23/03/2010 relativa alla cooperazione in materia fiscale (modificata dall’Ordinanza n° 4.336 del 13/06/2013), le modalità di applicazione del quale sono determinate dall’Ordinanza Ministeriale del 23/03/2010.

[12] Convenzione multilaterale firmata dal Principato il 13/10/2014.

[13] Circolare 2/DF del 26/01/2009 del Ministero delle Finanze Italiano.

[14] Il contribuente dichiara spontaneamente al fisco italiano le irregolarità commesse tramite l’apposito modulo dell’Agenzia delle Entrate. Si devono indicare tutti gli investimenti e le attività detenute all’estero direttamente o indirettamente o tramite persone interposte. Si devono inoltre fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione degli importi imponibili non dichiarati relativi al periodo che può essere ancora oggetto di un controllo fiscale al momento della domanda di regolarizzazione.

[15] Il contribuente é tenuto a regolarizzare integramente le imposte che non ha versato e gli interessi maturati, tramite un versamento unico o tre versamenti mensili. Se la media degli incassi derivanti dalle attività finanziarie che risulta alla fine di ogni periodo imponibile non supera i 2.000.000 €, il contribuente può calcolare le imposte dovute sulla base di un metodo forfettario, ossia applicando alla fine dell’anno un  rendimento del 5% sul valore totale degli incassi delle attività e utilizzando un tasso di imposta del 27 % al fine di determinare l’ammontare imponibile.

[16] Articolo 1 della Legge n° 186 del 15/10/2014 che modifica l’Articolo 5 quinquies della Legge n° 227 del 04/08/1990.

[17] Sanzioni ridotte del 50 % dell’importo minimo (contro il 25 % dell’importo minimo). E’ altresì prevista per le attività oggetto del Programma di collaborazione volontarial’assenza di conseguenze penali per alcuni delitti fiscali, come il riciclaggio e l’autoriciclaggio introdotto dalla Legge n° 186/2014.

[18] Decreto ministeriale italiano del 23/01/2002.

[19] Decreto legislativo n° 239 del 01/04/1996 e Decreto ministeriale del 04/09/1996.

[20] La Legge 1.362 del 03/08/2009 relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, completata dall’Ordinanza sovrana n° 2.318 del 03/08/2009, che sottomette gli intermediari finanziari, tra gli altri, a delle obbligazioni d’identificazione e di verifica dell’identità della loro clientela mediante documenti, e di conservazione di dette informazioni presso la loro sede.

 

 
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